DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 142 del 15.04.2021 -Campionato Serie D – Delibera – SCANZOROSCIATE CALCIO – SPORTING FRANCIACORTA ARL
SCANZOROSCIATE CALCIO - SPORTING FRANCIACORTA ARL
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla USD SCANZOROSCIATE CALCIO con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere il medesimo contravvenuto, a seguito di uno scontro tra calciatori della medesima squadra, all'obbligo di far prestare le necessarie cure ai medesimi senza farli uscire dal terreno, in applicazione della Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio; - esaminata la memoria di replica fatta pervenire dallo SPORTING FRANCIACORTA F.C. S.S.D., che in via preliminare chiede che sia dichiarata l'inammissibilità e inesistenza del preannuncio di reclamo, ed in via principale il rigetto del reclamo perché infondato in fatto e diritto; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili; - rilevato come il reclamo risulti fondato su una lettura interpretativa della Regola n. 5 non condivisibile, laddove si assume che la norma - nel prevedere alcune eccezioni all'obbligo di uscita dal campo per offrire cure a calciatori infortunati - individuerebbe uno specifico obbligo in capo all'arbitro, di cui si lamenta il mancato rispetto e la conseguente violazione regolamentare; - rilevato come, invece, le diverse fattispecie elencate dalla Regola n. 5 quali "eccezioni all'obbligo di uscire dal terreno di gioco", rinviano ad una valutazione discrezionale del direttore di gara da assumere al verificarsi dei relativi episodi di gioco.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: USD SCANZOROSCIATE CALCIO - SPORTING FRANCIACORTA F.C. 0-1; 3) di addebitare sul conto della USD SCANZOROSCIATE CALCIO il contributo di reclamo;