DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 150 del 29.04.2021 -Campionato Serie D – Delibera – gara del 18/ 4/2021 AZ PICERNO S.R.L. – BITONTO CALCIO S.R.L

gara del 18/ 4/2021 AZ PICERNO S.R.L. - BITONTO CALCIO S.R.L

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio gara, dalla società BITONTO CALCIO S.R.L. all'Arbitro, con il quale si chiede che venga inflitta all’AZ PICERNO S.R.L. la punizione della perdita della gara in esame, ovvero, in via subordinata, disporre la ripetizione della gara, per violazione della Regola n.1, comma 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, relativa alla larghezza delle porte del terreno di gioco A.Mancinelli località Santa Venere di Tito (PZ), determinando l'irregolare svolgimento della gara in epigrafe; - lette le controdeduzioni inviate dall'AZ PICERNO S.R.L., con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto "pretestuoso e infondato in fatto e in diritto", e la condanna della ricorrente alle spese di lite; - rilevato che, secondo la ricostruzione della reclamante l'irregolarità andrebbe individuata nell'eccedenza di 2 cm della larghezza delle porte, che misurano 734 cm in luogo dei 732 cm previsti dalla Regola n.1, comma 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio; - atteso che la medesima Regola 1, prevede altresì, a pagina 13 che "Per le misure delle porte, nelle gare della LND, della DCF e del SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale"; - rilevato, peraltro, come il supplemento di rapporto depositato dall'Arbitro unitamente al referto di gara è inequivoco nell’affermare che il Direttore di gara ha: "provveduto, alla presenza di entrambi i dirigenti accompagnatori delle società, alle misurazioni richieste, risultate regolari e trascritte sulla riserva allegata".

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 2-1 in favore dell'AZ PICERNO S.r.l.; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del BITONTO CALCIO S.R.L.; 4) di condannare il BITONTO CALCIO S.R.L. al pagamento delle spese in favore dell’AZ PICERNO S.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.

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