DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2020/2021- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 160 del 13.05.2021 -Campionato Serie D – Delibera – TEAM ALTAMURA – PUTEOLANA 1902

TEAM ALTAMURA - PUTEOLANA 1902

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA, con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. PUTEOLANA 1902 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GUARRACINO FABRIZIO (nato il 31.08.1991) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società dilettantistiche ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF. - lette le Controdeduzioni fatte pervenire A.S.D. PUTEOLANA 1902 con cui si chiede il rigetto del reclamo, in quanto infondato, e la condanna della ricorrente alle spese di lite; - lette le ulteriori memorie depositate dalla A.S.D. TEAM ALTAMURA entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 67, co. 7, CGS. - letta la dichiarazione dell'11 maggio 2021 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore GUARRACINO FABRIZIO (nato il 31.08.1991) per la stagione 2020/2021 è stato: a) tesserato dalla ASD Vastese Calcio 1902 dal 18.8.2020; b) tesserato dalla USD Union San Giorgio Sedico il 9.12.2020; c) tesserato per la ASD Puteolana 1902 il 20.2.2021; - osservato come il presente reclamo si innervi sulla corretta interpretazione dell'art. 95, comma 2, NOIF - disposizione pubblicata con C.U. n. 238/A della FIGC il 26.6.20 che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione" - risulta piuttosto agevole osservare come la corretta esegesi della summenzionata norma - indipendentemente dalla successiva deroga intervenuta con C.U. n. 239/A della FIGC per la stagione sportiva 2020/2021 e che non né modifica in alcuna misura l'ambito di applicazione soggettiva - porti a ritenere che la medesima non trovi mai applicazione nei confronti dei calciatori dilettanti che non siano tesserati per società professionistiche. - Rilevato, pertanto, come il predetto art. 95, comma 2, NOIF, non è applicabile alla fattispecie di cui è causa, atteso che il calciatore GUARRACINO FABRIZIO, sebbene "non professionista", si sia tesserato nel corso della stagione sportiva in corso unicamente per società appartenenti alla L.N.D. (e non, invece, per "società professionistica"), ne consegue che il medesimo poteva essere regolarmente schierato in campo nella gara in epigrafe, a cui aveva pieno titolo a partecipare;

P.Q.M.,

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. TEAM ALTAMURA.

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