DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 28.11.2019 -Campionato Serie D – Delibera – MILANO CITY B.G. F.C. – 1913 SEREGNO CALCIO S.L
MILANO CITY B.G. F.C. - 1913 SEREGNO CALCIO S.L
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L., con il quale si chiede la revoca della decisione di rinvio della gara in epigrafe, essendo il suo mancato regolare svolgimento da imputare esclusivamente a responsabilità della società ospitante e, per l'effetto, infliggere alla MILANO CITY B.G. F.C. S.S.D. A.R.L. la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 10, co. 1, C.G.S.; - lette le controdeduzioni del MILANO CITY B.G. F.C. S.S.D. A.R.L. e le ulteriori memorie autorizzate dell'U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. - rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. vanno ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo provate. In particolare, il direttore di gara, con proprio supplemento di rapporto del 21 novembre 2019, ha chiarito e ulteriormente ribadito che:
a) la gara è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco, ritenuto dal direttore di gara "non praticabile" sin dal sopralluogo effettuato circa un'ora prima della gara alle 13:40 e che tale valutazione è rimasta inalterata sia in occasione del sopralluogo delle 14:30 che dell'ultimo posto in essere alle 15:05; b) la squadra ospitante ha offerto inequivoco riscontro alle richieste del direttore di gara di adoprarsi al fine di ripristinare la praticabilità del terreno di gioco; c) che fino al sopralluogo delle 14:30 i capitani di entrambe le squadre concordavano nel non voler procedere alla disputa della gara - rilevato il reiterato ed esplicito richiamo alla responsabilità della società ospite, rea della "clamorosa ed ingiustificabile assenza di qualunque intervento ripristinatorio" ed imputata della presunta "scelta di impedire lo svolgimento della gara", si risolve in affermazioni prive di pregio quanto di riscontri.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. 4) di condannare l'U.S. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. al pagamento delle spese in favore del MILANO CITY B.G. F.C. S.S.D. A.R.L., per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell'art. 55, comma 1, C.G.S.