DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2019/2020- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 11.12.2019 -Campionato Serie D – Delibera – CORIGLIANO CALABRO – TROINA
CORIGLIANO CALABRO - TROINA
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. TROINA CALCIO, con il quale si chiede di infliggere alla A.S.D. CORIGLIANO CALABRO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ai sensi dell'art. 10, co. 1, C.G.S., essendo il suo mancato regolare svolgimento da imputare esclusivamente a responsabilità della società ospitante; - rilevato che il motivo posto a sostegno del proprio reclamo dalla A.S.D. TROINA CALCIO, ed a cui ricondurre la responsabilità del sodalizio avversario, si fonda sulla mancanza e/o non visibilità della "squadratura del campo", per assenza delle linee di delimitazione e perimetrali. - Rilevato che tale doglianza si risolva in una mera valutazione, poco aderente alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo oggetto di riscontri. In particolare, il direttore di gara, con proprio supplemento di rapporto del 5 dicembre 2019, ha chiarito e ulteriormente ribadito che: a) all'inizio della gara "la segnatura del terreno risultava idonea"; b) al momento della sospensione temporanea della gara, la segnatura era comunque presente "ma non adeguatamente visibile a causa dell'oscurità"; c) al momento del successivo sopralluogo, ripristinata grazie all'illuminazione artificiale "la luce necessaria per proseguire", il terreno di gioco era "diventato impraticabile a causa dell'incessante pioggia"; d) La sospensione definitiva è stata decretata dal primo ufficiale di gara "a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco". e) la squadra ospitante ha offerto inequivoco riscontro alle richieste del direttore di gara di adoprarsi al fine di ripristinare la praticabilità del terreno di gioco.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza. 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.S.D. TROINA CALCIO.