DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 21.11.2018 -Campionato Serie D – Delibera – VIRTUS BOLZANO – ESTE S.R.L.

VIRTUS BOLZANO - ESTE S.R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. ESTE S.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.C. VIRTUS BOLZANO la punizione sportiva della perdita della gara poiché le porte del campo di gioco erano di colore grigio cromato, in violazione della regola n.1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio ove si prevede che "i pali e la traversa devono essere di colore bianco"; - lette le controdeduzioni fatte pervenire dall' A.C. VIRTUS BOLZANO, con le quali si richiede, in via preliminare di rito, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto da A.C. ESTE S.R.L. per violazione dell'art. 29, comma 6, CGS e, in via subordinata e di merito, il rigetto del reclamo poiché infondato in fatto e diritto; - rilevato che l'art. 29, commi 5-6, CGS, nell'affermare il potere dei Giudici sportivi di giudicare in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco, prevede che il relativo procedimento debba essere instaurato " a) d'ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all'arbitro dalla società prima dell'inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l'arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara". - rilevato che nell'ipotesi dell'instaurazione a seguito di reclamo, anche la riserva scritta, da effettuare nel rispetto dei termini e delle condizioni normativamente richieste, costituisce requisito indefettibile per l'ammissibilità del medesimo, al pari del tempestivo preannuncio, e che, nel caso di specie, detta riserva non è stata presentato dal capitano della squadra alla presenza del capitano del sodalizio avversario, bensì da un dirigente accompagnatore (signor Marchetti Stefano) il quale denunciava per iscritto la presunta difficoltà visiva determinata da "TRAVERSA e PALI completamente CROMATI"

- osservato che dai documenti ufficiali emerge come il direttore di gara abbia prodotto un supplemento di rapporto ove, pur specificando come secondo la valutazione della terna il colore dei pali e delle traverse "non davano alcun fastidio ai giocatori in campo ed erano di materiale conforme al regolamento", ha altresì puntualmente riferito che "i pali erano di colore grigio cromato".

P.Q.M.

Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C. VIRTUS BOLZANO - A.C. ESTE S.R.L. 4-1; 3) di comminare alla A.C. VIRTUS BOLZANO l'ammenda di euro 500, per avere violato la disposizione di cui alla regola 1, punto 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio. 4) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.C. ESTE S.R.L.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it