DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 16.01.2019 -Campionato Serie D – Delibera – FBC GRAVINA ― SSD FIDELIS ANDRIA DEL 16 DICEMBRE 2018:

FBC GRAVINA ― SSD FIDELIS ANDRIA DEL 16 DICEMBRE 2018:

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD FIDELIS ANDRIA con il quale si richiede che venga inflitta al FBC GRAVINA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 5, C.G.S. Secondo la ricostruzione della società reclamante, nell’ambito della gara in oggetto: i) il calciatore POTENZA FRANCESCO del FBC GRAVINA, subentrato al 28’ del 2° tempo con il n. 13, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto inserito nella lista di svincolo suplletiva presentata dalla società il 14 dicembre 2018 e, di conseguenza, non più tesserato presso il sodalizio; - lette le controdeduzioni depositate dal FBC GRAVINA in cui si nega che la proposta di svincolo sia mai stata spedita elettronicamente e divenuta definitiva; - letta la dichiarazione del 7 gennaio 2019 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale presso la Lega Nazionale Dilettanti, nella quale si informa che il calciatore POTENZA FRANCESCO è regolarmente tesserato per il FBC GRAVINA, dal 7 luglio 2018.

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 4-1; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della SSD FIDELIS ANDRIA.

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