DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 14.03.2019 -Campionato Serie D – Delibera – gara del 3/ 3/2019 LOCRI 1909 – MARSALA CALCIO A R.L.

gara del 3/ 3/2019 LOCRI 1909 - MARSALA CALCIO A R.L.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla AC LOCRI 1909 con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe, in ragione del presunto errore tecnico dell'Arbitro, per avere il medesimo concesso un calcio di rigore, con conseguente provvedimento di espulsione, per un fallo commesso dal proprio portiere su un calciatore avversario; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte o di cui si chiede l'acquisizione sono inammissibili; - rilevato, inoltre, la pretestuosità della tesi in diritto, che tenta di imputare all'Arbitro presunte violazioni regolamentari a fronte di una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: LOCRI 1909 - MARSALA CALCIO A R.L. 1-4; 3) di addebitare sul conto della A.C. LOCRI 1909 la tassa di reclamo.

 

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