DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 19.04.2019 -Campionato Serie D – Delibera – CASALE A.S.D. – BORGARO NOBIS 1965
CASALE A.S.D. - BORGARO NOBIS 1965
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla F.C. CASALE A.S.D. con il quale si deduceva l'irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell'arbitro; - rilevato che il medesimo reclamo risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno venerdì 19 aprile 2019 alle ore 13.56, inutilmente decorso il termine abbreviato delle ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, previsto dal CU 51/A della F.I.G.C.;
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) delibera di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: F.C. CASALE A.S.D. - A.S.D. BORGARO NOBIS 1965 0 -1; 3) di addebitare sul conto della F.C. CASALE A.S.D. la tassa di reclamo.