DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 26.04.2019 -Campionato Serie D – Delibera – POL. SARNESE 1926 ARL – SORRENTO 1945

POL. SARNESE 1926 ARL - SORRENTO 1945

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL con il quale si deduceva l'irregolarità della gara e se ne chiedeva la ripetizione per presunto errore tecnico dell'arbitro; - lette le controdeduzioni dell'A.S.D. SORRENTO 1945 con le quali si eccepisce la tardività del reclamo; - rilevato che il medesimo preannuncio risulta inoltrato a mezzo PEC il giorno giovedì 11 aprile alle ore 20.21, inutilmente decorso il termine, previsto dall'art. 29, comma 4, let. b) C.G.S. e fissato entro tre giorni, esclusi festivi, da quello in cui si è svolta la gara;

P.Q.M.

Delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché tardivo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL - A.S.D. SORRENTO 1945 0 - 3; 3) di addebitare sul conto della S.S.D. POLISPORTIVA SARNESE 1926 ARL la tassa di reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it