DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 28.09.2017 -Campionato Serie D – Delibera – SPORTING FULGOR – AUDACE CERIGNOLA A R.L.

SPORTING FULGOR - AUDACE CERIGNOLA A R.L.

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con il quale si chiede che venga inflitta alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione della perdita della gara in esame, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima; - lette le controdeduzioni inviate dalla A.S.D. SPORTING FULGOR, secondo le quali la mancata disputa della gara sarebbe da ricondurre esclusivamente a “motivi non imputabili alla società resistente”; - lette le ulteriori memorie fatte pervenire dalla S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L., con le quali si ribadiscono gli argomenti e confermano le conclusioni già rassegnate con il reclamo introduttivo; - rilevato come sia pacifico e non contestato che:

a) l’impianto “San Sabino” di Canosa di Puglia è stato designato dalla A.S.D. SPORTING FULGOR quale proprio campo di gioco all’atto dell’iscrizione al campionato, ottenendo, in data 27 luglio 2017, da parte del Sindaco e del proprietario gestore dell’impianto, nel rispetto della normativa federale vigente, specifico nulla osta all’utilizzo del medesimo per l’intera stagione sportiva;

b) solo in data 2 settembre 2017, il Sindaco di Canosa di Puglia inibiva temporaneamente l’utilizzo del Campo di calcio “San Sabino” in relazione allo svolgimento della gara di cui in epigrafe “dovendosi provvedere ad una approfondita verifica delle condizioni strutturali” dell’impianto medesimo;

c) tale determinazione risulta essere maturata ad esito di valutazioni condivise tra la Prefettura e il Comitato di Sicurezza comunale, nei giorni immediatamente antecedenti la data prevista per l’incontro tra la A.S.D. SPORTING FULGOR e la S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L.; - rilevato, tuttavia, che ad un esame della documentazione in atti emerge come:

a) alla data di emanazione del provvedimento di temporanea inibizione la A.S.D. SPORTING FULGOR non aveva ancora ottenuto l’attestazione di agibilità rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.

b) gli accertamenti operati dalla Prefettura, su cui si innerva l’adozione del provvedimento di temporanea inibizione all’utilizzo dell’impianto, hanno evidenziato la presenza di lacune e mancanze da tempo note e rispetto alle quali la A.S.D. SPORTING FULGOR aveva modo, in concreto e secondo canoni di ordinaria diligenza, di assumere le iniziative atte a garantire l’agibilità e, pertanto, assicurare la disputa della gara.

c) la società ospitante avrebbe dovuto comunque adoperarsi affinché fosse concessa deroga, consentendo l’utilizzazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva ovvero la concessione della medesima struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”;

- rilevato che il reclamo si palesa fondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile ad un evento non imprevedibile né eccezionale, ma direttamente imputabile a negligenza della squadra ospitante;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. SPORTING FULGOR la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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