DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 28.09.2017 -Campionato Serie D – Delibera – U.S. PALMESE 1912 A.S.D. – A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925

U.S. PALMESE 1912 A.S.D. – A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, dei calciatori Asante Yaw e Diomande Yacouba Kadher, entrambi tesserati per l’ U.S. PALMESE 1912 A.S.D. - rilevato che per le medesime ragioni la A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 ha proposto anche un ricorso/reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello, avverso l’omologazione del risultato della gara in epigrafe. Tale ricorso/reclamo, inoltrato a mezzo PEC il 18 settembre 2017, è stato rimesso a codesto giudice in data 19

settembre 2017, per il principio della conservazione degli atti, ed è da intendere riunito a quello di cui al punto che precede. - rilevato che a codesto giudice non risulta prevenuto tempestivo preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato, inoltre, che il reclamo indirizzato a codesto giudice di primo grado risulta inoltrato a mezzo posta raccomandata il giorno 15 settembre 2017, inutilmente decorso il termine, previsto dall’art. 29, comma 8, let. b) C.G.S., di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara. Per completezza, giova evidenziare come nessun rilievo può essere attribuito al timbro apposto sul plico da un servizio di posta privata, di cui la reclamante ha inteso avvalersi, trattandosi di un’attività resa da un soggetto privato ed a cui non è possibile attribuire alcun valore legale;

P.Q.M.

Delibera: 1) l’inammissibilità del reclamo, poiché inoltrato in assenza di preannuncio, nonché tardivo; 2) di addebitare sul conto della A.S.D. EBOLITANA CALCIO 1925 la tassa di reclamo.

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