DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 36 del 11.10.2017 -Campionato Serie D – Delibera – DELTA CALCIO ROVIGO SRL – LIVENTINA
DELTA CALCIO ROVIGO SRL - LIVENTINA
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. LIVENTINA, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore FISSORE RICCARDO tesserato per la S.S.D.AC DELTA CALCIO ROVIGO; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la PISTOIESE 1921 S.r.l., è stata comminata la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione, di cui al C.U. n. 200/DIV del 9 maggio 2017 emesso dalla Lega PRO per le gare della 19a giornata di ritorno del Campionato di Lega PRO 2016/2017, disputate in data 6 e 7 maggio 2017;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato di Lega PRO 2016/2017, come emerge con nitore dalla lista delle sanzioni a carico di calciatori con termine oltre la stagione sportiva 2016-17 e, parimenti, ricavabile dal fatto che la 19º del girone di ritorno rappresenta l'ultima gara disputata dalla PISTOIESE 1921 S.r.l., nella stagione sportiva, non essendo coinvolta nelle fasi di playoff o playout, circostanza; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2016/17 essendo stato il calciatore FISSORE RICCARDO inserito in distinta in tutte le prime quattro giornate di campionato e impiegato dal primo minuto nella gara del 24 settembre 2017, quarta del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla S.S.D.AC DELTA CALCIO ROVIGO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.