DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2017/2018- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 24.01.2018 -Campionato Serie D – Delibera – gara del 17/12/2017 MONTICELLI CALCIO S.R.L. – FRANCAVILLA CALCIO 927

gara del 17/12/2017 MONTICELLI CALCIO S.R.L. - FRANCAVILLA CALCIO 927

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal FRANCAVILLA CALCIO 1927, con cui si chiede che venga inflitta al MONTICELLI CALCIO SRL la punizione della perdita della gara in epigrafe, ex art. 17, comma 1, CGS, ritenendola responsabile delle circostanze che hanno impedito il regolare svolgimento della medesima; - lette le controdeduzioni inviate dal MONTICELLI CALCIO SRL, che evidenziano come il mancato svolgimento della gara sia da ricondurre esclusivamente alle avverse condizione meteo che hanno determinato l'impraticabilità del campo di gioco; - rilevato come il referto arbitrale sia chiaro nel documentare la reiterata richiesta svolta dal Direttore di gara al MONTICELLI CALCIO SRL "di provvedere alla corretta segnatura delle linee perimetrali" e sia altresì puntuale nel rilevare come detta operazione, più volte espletata dalla società resistente, fosse resa inconsistente "poiché continuava incessante la pioggia"; - rilevato che, sempre il referto arbitrale è chiaro nell'affermare che alle ore 15.15 "a causa dell'incessante pioggia, il terreno di gioco era diventato impraticabile" atteso che il medesimo "presentava evidente ed estese pozze d'acqua" e che, soprattutto, "alla verifica del rimbalzo del pallone, lo stesso puntualmente si impantanava e non rimbalzava"; - rilevato che la tesi posta a sostegno del proprio reclamo dal FRANCAVILLA CALCIO 1927 - secondo cui l'Arbitro avrebbe dovuto dichiarare la "irregolarità del terreno di giuoco" e non la sua impraticabilità - oltre ad insistere su un'area devoluta alla esclusiva discrezionalità tecnica del Direttore di gara, si risolve in una mera valutazione, poco aderente alla realtà dei fatti descritta nel referto di gara. - rilevato che il reclamo si palesa infondato, poiché il mancato svolgimento della gara risulta riconducibile al fatto certo, assorbente e non contestato della sua sopravvenuta impraticabilità a causa dell'incessante pioggia che si è abbattuta sul terreno di gioco già prima delle ore 14.00 e che tale evento non è imputabile alla squadra ospitante, costituendo causa di forza maggiore;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto del FRANCAVILLA CALCIO 1927.

 

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