DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 19.10.2016 – Campionato Serie D – Delibera – CYNTHIA 1920 S.R.L. – AGROPOLI
CYNTHIA 1920 S.R.L. - AGROPOLI
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo del 3 ottobre 2016 proposto dalla ASD US AGROPOLI, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore PORFIRI FRANCESCO tesserato per la CYNTHIA 1920; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per la società USD Tor Di Quinto, è stata comminata la squalifica per una gara per recidività in ammonizione, di cui al C.U. n. 377 del 11 maggio 2016 emesso dal Comitato Regionale Lazio, per le gare della 17 giornata di ritorno del Campionato Promozione 2015/2016, disputate in data 8 maggio 2016; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nel Campionato Promozione 2015/2016, essendo quella dell' 8 maggio 2016 l'ultima gara della stagione sportiva 2015/2016 disputata dall'USD Tor Di Quinto; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nel corso del Campionato di Serie D 2016/17 essendo stato il calciatore PORFIRI FRANCESCO impiegato in tutte le prime cinque giornate di campionato, inclusa la gara del 2 ottobre 2016, quinta del girone di andata, di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M. Delibera: 1) di accogliere il reclamo;
2) di infliggere alla CYNTHIA 1920 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.