DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 28.10.2016 – Campionato Serie D – Delibera – U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924

U.S.D. SAN SEVERO – A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S.D. SAN SEVERO con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore Ginestra Marco tesserato per la A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924; - esaminate le controdeduzioni fatte pervenire il 26 ottobre 2016 dalla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, a seguito di remissione in termini con C.U. 32/2016, con le quali si insiste nell’eccepire l’inammissibilità del reclamo per mancata notifica e omesso versamento della tassa di reclamo; - rilevato che entrambe le eccezioni sono prive di pregio. - In particolare, come già accertato con il precedente C.U. 32/2016, dalla documentazione in atti risulta che la U.S.D. SAN SEVERO ha debitamente inoltrato copia del reclamo alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, con raccomandata del 3 ottobre 2016. La stessa risulta indirizzata presso la sede legale della società, nell’estensione acquisibile dalla società ricorrente attraverso i dati diffusi e resi disponibili dalla L.N.D. presso proprie applicazioni ufficiali, nonché presso il sito internet del sodalizio resistente. Peraltro la schermata allegata dalla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, in cui appare una diversa e più ampia estensione dell’indirizzo di ubicazione della sede legale della società è acquisita attraverso l’area riservata del sito internet della L.N.D. e non risulta, in concreto, disponibile e/o visualizzabile da altri sodalizi. - Per quanto concerne, invece, la tassa di reclamo, come previsto dal richiamato art. 33, comma 8, CGS, il versamento della medesima viene effettuato mediante addebito sul conto qualora la reclamante, come nel caso di specie, sia una società. Del tutto inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati ed allegati dalla resistente che, non a caso, danno evidenza di provvedimenti sempre emessi ad esito di reclami proposti da e/o per conto di tesserati. - Rilevato che al calciatore summenzionato è stata comminata la squalifica per due gare per “aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara” durante la partita amichevole Monterosi F.C. - A.S.D. Civitavecchia, di cui al C.U. n. 16 del 08/09/2016 emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione in corso; - Rilevato che il medesimo calciatore Ginestra Marco veniva tesserato il 09/09/2016 dalla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 e di seguito iscritto in distinta in tutte le successive gare del campionato Serie D 2016/2017, inclusa quella del 2 ottobre tra U.S.D. SAN SEVERO e A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924, nella quale veniva impiegato dal 5’ minuto del secondo tempo.

Rilevato, pertanto, che la summenzionata squalifica non risulta essere stata scontata e che tale circostanza incide sul regolare svolgimento della gara in epigrafe, a cui il calciatore Ginestra Marco, ai sensi dell’art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare; - Rilevato, inoltre, come l’irregolarità della posizione di un calciatore prevale su qualsiasi altra considerazione relativa all’ammissibilità del ricorso, avendo il Giudice Sportivo l’obbligo di verificare d’ufficio la regolare posizione dei calciatori.

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

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