DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14.12.2016 – Campionato Serie D – Delibera – CITTA DI GRAGNANO – AVERSA NORMANNA S.R.L.

CITTA DI GRAGNANO - AVERSA NORMANNA S.R.L.

Il Giudice Sportivo esaminato il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che: - durante il secondo tempo della gara, numerosi tesserati venivano coinvolti in una rissa caratterizzata da condotte violente di assoluta gravità, che hanno indotto il Direttore di gara a decretarne la sospensione al 48º del secondo tempo; - la responsabilità per i fatti summenzionati è ascrivibile ad entrambe le società, come dimostrano sia i numerosi provvedimenti disciplinari adottati dal Direttore di gara e sanzionati da codesto Giudice Sportivo, sia il fatto che a causa del clima di violenza generatosi non era possibile per l'Arbitro procedere all'identificazione di tutti i tesserati coinvolti; nell'occasione, numerosi sostenitori della società ospitante hanno rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dei calciatori avversari, lanciato diversi oggetti sul terreno di gioco (bottigliette di plastica, etc..) e tentato di farvi ingresso scavalcando la rete di recinzione. Tale condotta veniva reiterata per circa 10 minuti, fino al rientro del Direttore di gara negli spogliatoi, ma una situazione di calma veniva ristabilita, solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine.

delibera

di comminare le seguenti sanzioni: 1) Punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società. 2) Ammenda di euro 3000,00 e diffida alla società Città di Gragnano 3) Ammenda di euro 1500,00 alla società Aversa Normanna.

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