DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 19.01.2017 – Campionato Serie D – Delibera – CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL – FLAMINIA CALCIO
CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL - FLAMINIA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S.D. FLAMINIA CALCIO, con il quale si chiede la revoca della decisione di rinvio della gara in epigrafe e il suo definitivo annullamento;
- rilevato che le dichiarazioni poste a sostegno del proprio reclamo dalla A.S.D. FLAMINIA CALCIO vanno ascritte al rango di mere valutazioni, poco aderenti alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo provate. In particolare, premesso che la gara è stata rinviata per impraticabilità del terreno di gioco, ritenuto dal direttore di gara "non recuperabile visto il ghiaccio che copriva il manto erboso" e "pericoloso per l'incolumità dei presenti" nessun rilievo possono acquisire le censure legate: a) all'assenza di "fenomeni di neve sulla cittadina di Foligno" e all'obbligo per le società partecipanti al Campionato di Serie D di "provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle 48 ore precedenti l'inizio della gara", poiché estranee alla fattispecie che ha indotto l'arbitro a rinviare la gara; b) alla presunta "intenzione premeditata da parte del CITTA’ DI FOLIGNO a non voler disputare la gara", poiché affermazione priva di pregio quanto di riscontri.
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di trasmettere gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. FLAMINIA Calcio.