F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN del 18.09.2020 – (SSD Petrarca Calcio A 5 Srl / Acco Rodrigo / ASD Leonardo – Reg. Prot. 71/TFN-ST) Decisione n. 6/TFN-ST 2020/2021 Reg. Prot. 71/TFN-ST

Decisione n. 6/TFN-ST 2020/2021

Reg. Prot. 71/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

avv. Andrea Annunziata – Presidente;

avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

prof. Domenico Apicella – Componente;

avv. Filippo Crocé – Componente (Relatore);

avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 11 settembre 2020,

a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla SSD Petrarca Calcio A 5 Srl (matr. FIGC 780408) avverso l’accoglimento della richiesta di svincolo per il calciatore Acco Rodrigo (n. 07.05.1989 – matr. FIGC 1028843), ma effettuata dalla ASD Leonardo (matr. FIGC 931618) – Com. Uff. n. 18 del 04.08.2020 della Divisione Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Con  ricorso  del  6  agosto  2020  proposto  ritualmente  innanzi  a  Questo  Tribunale  Federale  Nazionale,  Sezione Tesseramenti, SSD Petrarca C5 Srl intende ottenere l'annullamento dello svincolo del calciatore dalla propria società e contestualmente l'annullamento del successivo tesseramento sottoscritto dal medesimo con la società ASD Leonardo, in ragione della violazione del disposto normativo sancito dall'art. 32 bis NOIF. In particolare la società ricorrente lamenta il fatto che, la domanda di svincolo - per decadenza - debba essere obbligatoriamente inoltrata dal calciatore richiedente.  Il ricorso è ritualmente notificato a tutte le parti interessate. La società ASD Leonardo si costituisce depositando le proprie controdeduzioni datate 7 agosto 2020. La richiesta di svincolo inoltrata alla Divisione Calcio a 5, dalla ASD Leonardo per conto del calciatore è nei termini. La richiesta contiene la delega rilasciata dal calciatore alla società ASD Leonardo avente ad oggetto la richiesta di svincolo. La delega è agli atti.

 Il provvedimento della Divisione Calcio a 5, che accogliendo la richiesta di svincolo del calciatore, ratifica il tesseramento del medesimo con la ASD Leonardo, è pubblicato in data 4 agosto 2020. Il ricorso della Petrarca del 6 agosto 2020 è quindi presentato nei termini.

Il ricorso tuttavia è infondato e va rigettato.

L'unica questione sostanziale eccepita dal ricorrente riguarda la validità formale della richiesta di svincolo ex art. 32 bis NOIF, inoltrata dalla Società Leonardo per conto del calciatore e non dal calciatore direttamente.

Sul punto si osservi che la norma richiamata non individua in modo tassativo e perentorio il soggetto che deve inoltrare, spedire, produrre, depositare, la richiesta di svincolo per decadenza ovvero non esprime un divieto alla presentazione della richiesta da parte di un terzo delegato. D'altro canto, nel caso che ci occupa, la delega, (pag. 14 del fascicolo di causa) coincide con la richiesta stessa. La società ASD Leonardo si è infatti limitata a confezionare e spedire alla Divisione, il plico raccomandato contenente la c.d. delega. Il precitato documento denominato impropriamente delega, contiene tutti gli elementi necessari al raggiungimento dello scopo, come prescritti dall'art 32 bis NOIF: le generalità dettagliate del richiedente, il richiamo normativo, fonte della richiesta di svincolo per decadenza, la data e la firma del calciatore richiedente. Nessun rilievo peraltro, è stato avanzato dalla ricorrente sulla regolarità formale e sostanziale del documento appena esaminato.

È superfluo infine ricordare che la richiesta di svincolo per decadenza, non inciampa in preclusioni: "La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio". (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 26377).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl e, per l’effetto, conferma lo svincolo del calciatore Acco Rodrigo ex art. 32bis NOIF, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti.  Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 11 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Filippo Crocé                                          F.to avv. Andrea Annunziata

 

Depositato in data 18 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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