F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFN del 08.09.2020 – (Reggina Calcio Srl / ASD Napoli Club Afragola – Reg. Prot. 85/TFN-SVE) Decisione n. 1/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 85/TFN-SVE

Decisione n. 1/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 85/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente estensore;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 02 settembre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società Reggina Calcio Srl (matr. FIGC 943512) contro la società ASD Napoli Club Afragola (matr. FIGC 930118) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. 1/E del 23 luglio 2020 – (Premio di preparazione per il calciatore Mautone Mario n. 13.04.2005 – matr. FIGC 6836535 – ric. n. 48),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 21.01.2020 la società ASD Napoli Club Afragola adiva la Commissione Premi chiedendo come 'unica società' avente diritto, la condanna della società SS Regina 1914 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, per la prima volta, con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista”, nella stagione sportiva 2019/2020 il calciatore Mautone Mario.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/E del 23.07.2020, la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Napoli Club Afragola quale società avente diritto al premio di preparazione ex art. 96 NOIF, condannava la SS Regina 1914 Srl al pagamento dell’importo complessivo di € 3.669,60, di cui € 2.446,40 a titolo di premio di preparazione in favore della ASD Napoli Club Afragola ed € 1.223,20 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

La SS Regina 1914 Srl rimaneva contumace dinanzi alla Commissione Premi.

Avverso tale decisione, con atto del 06.08.2020, la società SS Regina 1914 Srl ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, ha eccepito l’avvenuto deposito, in data 29.07.2019 - e, pertanto, in data antecedente a quella della proposizione del ricorso dinnanzi la Commissione Premi - presso il Comitato

Regionale della Campania della FIGC della dichiarazione di rinuncia da parte della ASD Napoli Club Afragola al premio di preparazione a favore della società SS Regina 1914 Srl per il calciatore Mautone Mario, allegata al ricorso.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 02.09.2020.

A seguito dell’esame della documentazione prodotta, risulta come, in data 29.07.2019, la ASD Napoli Club Afragola abbia formalmente rinunciato al premio e, come la prodotta liberatoria rechi il visto di autenticità apposto dal Comitato Regionale della Campania presso il quale è stato depositato l’originale.

Risulta per tabulas come detta rinuncia risulti intervenuta in data antecedente a quella della proposizione del ricorso dinnanzi la Commissione Premi, avvenuta in data 21.01.2020.

Inoltre, tale liberatoria, non risulta essere stata comunicata alla Commissione Premi di Preparazione neanche successivamente alla proposizione del ricorso, né dalla ASD Napoli Club Afragola, né dall’odierna reclamante, rimasta contumace nel giudizio di primo grado.

Ciò premesso, si osserva, come l’avvenuta rinuncia al premio determini la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incida sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Inoltre, attesa la condotta tenuta dalla ASD Napoli Club Afragola in merito alla proposizione del ricorso nonostante l’intervenuta liberatoria, codesto Tribunale ritiene di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale ai sensi dell’art. 91, co. 9, CGS per l’eventuale deferimento al competente organo di giustizia sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, annulla, limitatamente al premio, l’impugnato provvedimento, dichiarando la cessazione della materia del contendere sul punto, ferma la condanna al pagamento della penale.

Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale ex art. 91, co. 9, CGS al fine di valutare il comportamento della ASD Napoli Club Afragola.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 02 settembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

F.to avv. Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 08 settembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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