F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN del 05.11.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Cocimano Salvatore – Reg. Prot. 1/TFN-SVE) Decisione n. 5/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 1/TFN-SVE

Decisione n. 5/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 1/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 ottobre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Cocimano Salvatore (n. 27.09.1990 - matr. FIGC 5184914) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 settembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso introduttivo del 17.1.2020, il calciatore Cocimano Salvatore, adiva la Commissione Accordi Economici rivendicando, nei confronti della ASD Corigliano Calabro, l’importo di € 9.166,66, quale residuo dovuto sino al 03.12.2019, sul maggiore importo di € 27.500,00 convenuto nell’accordo economico per la stagione 2019/2020, depositato in data 03.10.2019, precisando di essersi trasferito ad altra società, a far tempo dal 03.12.2019.

La Società convenuta inviava la propria memoria difensiva in data 1.5.2020, ben oltre il termine di 30 gg. previsto dall’art. 25 RLND di talché, tenutasi l’udienza di discussione il 27.02.2020, la Commissione Accordi Economici, con decisione del 3.7.2020, (Com. Uff. n. 7/1 CAE del 3.07.2020) accoglieva la domanda condannando la ASD Corigliano Calabro al pagamento in favore del calciatore della somma di € 9.166,66, ritenendo tardive le controdeduzioni della società.

Con rituale e tempestivo reclamo dell’8.7.2020, la ASD Corigliano Calabro impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, eccependo la violazione del contraddittorio, per non esserle stata comunicata, dalla Commissione Accordi Economici, la data di discussione del ricorso.

Sul contraddittorio delle parti, con decisione del 30.7.2020 il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, ritenendo nella specie integrata la dedotta violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto di difesa, sul rilievo dell’omessa comunicazione alla società della data dell’udienza di discussione, annullava l’impugnata decisione rimettendo gli atti alla Commissione Accordi economici per l’esame del merito.

La ASD Corigliano Calabro depositava, quindi, una ulteriore memoria illustrativa, allegando copia della scrittura privata avente ad oggetto la risoluzione dell’accordo economico intercorso tra le parti a sostegno dell’eccezione di infondatezza della pretesa azionata dal calciatore.

Sulla dedotta inammissibilità per tardività della memoria della società come prospettata dalla difesa del calciatore, la Commissione Accordi Economici, con decisione Prot. Cae 88 Tris/2019-20 del 25.9.2020 (pubblicata con Com. Uff. n. 104/1 del 25.9.2020), ha confermato la condanna della ASD Corigliano Calabro al pagamento in favore del calciatore Cocimano Salvatore della somma di € 9.166,66, sul presupposto che la rilevata violazione del contraddittorio per mancata convocazione della società all’udienza di discussione fissata innanzi alla Commissione Accordi Economici, non possa determinare la riviviscenza  al concreto esercizio del diritto di difesa che la Società aveva compromesso con il deposito tardivo della propria memoria difensiva e dei documenti fuori dal termine previsto dall’art. 25 RLND con conseguente effetto decadenziale.

Con rituale e tempestivo reclamo del 2.10.2020 la ASD Corigliano Calabro impugna anche questa seconda pronunzia della Commissione Accordi Economici, deducendo una presunta violazione dell’art. 44 CGS nella parte in cui è previsto che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Regole del giusto processo sportivo che, nella prospettazione della reclamante, consentirebbero nella specie di valutare il merito della vicenda e, segnatamente, il fatto che, tra il calciatore Cocimano e la Società, sarebbe stato sottoscritto, in data 5.10.2019, un accordo risolutivo di quello economico in precedenza siglato, con relativo nulla- osta, da cui la difesa della società fa derivare, non solo l’infondatezza della pretesa avanzata dal calciatore, ma anche la scorretta condotta di quest’ultimo, tanto da richiedere la trasmissione degli atti alla Procura della FIGC per gli adempimenti del caso.

Deduce, infine, la reclamante, che in ogni caso la quantificazione del credito è errata in quanto a tenore dell’art. 94 ter NOIF l’importo dovuto sarebbe pari ad € 5.690,97.

Il calciatore Cocimano Salvatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni finalizzate a richiedere, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per  carenza di motivazione critica della  decisione della Commissione Accordi Economici, ferma comunque l’inammissibilità delle deduzioni nel merito per come rilevata dalla stessa Commissione Accordi Economici (deposito fuori termine della memoria difensiva). Nel merito ha eccepito l’infondatezza del gravame anche in ordine alla prospettata riduzione del quantum debeatur.

Nella riunione del 26 ottobre 2020, tenutasi in modalità videoconferenza, con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta ammissibile ed in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono.

Quanto ai profili preliminari di ammissibilità deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda, come pure era stato, invece, indicato dallo scrivente Tribunale con la decisione del 30.7.2020.

Superata, dunque, l’eccezione di ammissibilità del gravame svolta dal calciatore, deve ora affrontarsi il merito della vicenda e le doglianze della reclamante.

L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto (anche) nel procedimento di rinvio al Giudice di primo grado (CAE), non sono state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte.

Tali deduzioni devono condividersi in quanto sul punto, già con la decisone del 30.7.2020, il Tribunale aveva rilevato la violazione del contraddittorio per essere stato impedito alla ASD Corigliano Calabro, non avendola notiziata, di partecipare, e dunque, difendersi all’udienza innanzi alla CAE del 26.6.2020 (come rinviata per l’emergenza Covid-19). Inoltre, nella medesima decisione era stato già rilevato, come nel merito, la stessa reclamante, avesse evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la società sportiva fosse stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione

sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”.

Orbene, tale eccezione difensiva, che condurrebbe alla totale o parziale estinzione della originaria obbligazione, deve ritenersi ammissibile e non è stata, comunque, sconfessata dalla controparte, che, anzi, ha riconosciuto l’esistenza e la sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 5.10.2019, ritenendolo però a sua volta risolto e superato per volontà e

comportamento (i.e. inadempimento) della reclamante medesima, che, in primo luogo, non avrebbe provveduto a corrispondere i saldi previsti - nel caso di specie il compenso maturato dal calciatore sino alla data di risoluzione consensuale – ed, in secondo luogo, avrebbe, poi, contestato al calciatore violazioni relative al periodo successivo allo stesso accordo risolutivo, così dunque riconoscendo essa stessa l’inefficacia dei patti sottoscritti.

Dell’esistenza della risoluzione consensuale con nulla-osta del 5.10.2019, elemento oggettivo, non contestato e comunque dedotto e riferito dalla reclamante sia innanzi al Tribunale che pure innanzi alla CAE, lo stesso Giudice di primo grado non ha dato alcun conto o rilievo, limitandosi ad affermare che la mancata tempestiva costituzione della società impedisse, ormai, irrimediabilmente, ogni sua forma di difesa, rendendo sinanche del tutto inutile ed ultronea ogni sua presenza all’udienza (anche a quella nuovamente fissata su indicazione di questo Tribunale).

Tali argomenti non possono condividersi; ed invero, pur riconoscendo il regime preclusivo relativo allo svolgimento delle difese previsto dall’art. 25 bis del Regolamento LND, questo Tribunale ha già più volte dato atto di quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del CONI in un suo recente arresto. In particolare con decisione n. 24 del 2019 il

Collegio di Garanzia ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio delle preclusione di nuove prove nel giudizio di appello [si deve] comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse … nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale.

Si ritiene, poi, che tali principi integrino e nella sostanza costituiscano attuazione ed emanazione di quelli sanciti dall’art. 44 CGS e sintetizzati nel c.d. giusto processo, così come rivendicato dalla società reclamante.

Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano, dunque, applicarsi, anche, alla analoga fattispecie in esame. Invero nel caso di specie – come detto - costituisce un elemento oggettivo e non contestato la sottoscrizione, in data 5.10.2019, tra la società reclamante ed il calciatore Cocimano del nulla-osta con risoluzione dell’accordo economico sottoscritto tra le parti stesse in  data 9.8.2019.

Tale accordo risolutivo non risulta poi in alcun modo superato od invalidato dalle parti medesime, che per inciso non hanno mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo e, comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato, e si ritiene debba, dunque, ancora regolare la presente fattispecie.

Il calciatore Cocimano ha, dunque, diritto di vedersi riconosciuti i compensi maturati dalla sottoscrizione dell’accordo economico  per  la  stagione  sportiva  2019/2020  del  23.09.2019,  e  sino  alla  sua  consensuale  risoluzione  con  il summenzionato atto del 5.10.2020.

In relazione al quantum, non essendoci prova di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, ed anzi pure esaminando i calcoli esposti dalla stessa reclamante, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 43 giorni di attività sportiva (dal 23.8.2019 al 3.10.2019), e quindi, per un totale di € 3.839,00, così determinato: importo complessivo contrattuale € 27.500,00 : 308 giorni solari x 43 giorni effettivi = € 3.839,00.

Devono essere, invece, rigettate le domande relative alle ulteriori somme richieste, a vario titolo, dalla Società e dalla stessa quantificate in complessivi € 3.490,00, in quanto non provate e, comunque, inammissibili.

Stante la legittima pretesa avanzata dal calciatore, ancorché in misura ridotta rispetto a quella richiesta, non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il reclamo e condanna la società ASD Corigliano Calabro alla corresponsione nei confronti del calciatore Cocimano Salvatore della somma di € 3.839,00(tremilaottocentotrentanove/00).

Nulla sulle spese.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                                                                                     

F.to avv. Giuseppe Lepore                                                IL PRESIDENTE

F.to avv. Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 05 novembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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