F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 05.11.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Cucinotti Danilo – Reg. Prot. 5/TFN-SVE) Decisione n. 9/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 5/TFN-SVE

Decisione n. 9/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 5/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente (Relatore);

avv. Enrico Vitali – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 ottobre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Cucinotti Danilo (n. 20.08.1990 - matr. FIGC 4183444) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 104/1 del 25 settembre 2020,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso introduttivo notificato in data 26.05.2020, il calciatore Cucinotti Danilo adiva la Commissione Accordi Economici rivendicando, nei confronti della ASD Corigliano Calabro, l’importo di € 8.385,86, quale residuo dovuto sino al 07.12.2019, sul maggiore importo di € 23.420,00 convenuto nell’accordo economico per la stagione 2019/2020, depositato in data 03.10.2019, precisando di essere rimasto a disposizione della società resistente dall’inizio della stagione e sino al suo trasferimento ad altra società, a far tempo dal 07.12.2019.

La Società convenuta inviava le proprie controdeduzioni in data 10.06.2020, con le quali contestava la pretesa del ricorrente deducendo che l'accordo era stato consensualmente risolto in data 05.10.2019 come risultava dalla scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti. Tanto premesso, la ASD Corigliano Calabro si dichiarava debitrice del calciatore del minor importo di € 441,56, somma ottenuta parametrando l’importo indicato nell’accordo economico per l’intera stagione sportiva (€ 23.420,00) agli effettivi 40 giorni nei quali il Cucinotti è stato tesserato per la società (dal 27.08.2019 al 05.10.2019) per un totale di € 3.041,56. A tale importo, la società sottraeva € 2.600,00 per presunti ritardi/mancate presentazioni agli allenamenti, e per presunta mancata riconsegna del materiale.

Tenutasi l’udienza di discussione il 27.08.2020, la Commissione Accordi Economici, con decisione del 25.09.2020 (Com. Uff. n. 126 CAE del 25.09.2020) accoglieva in toto la domanda, rigettando tutte le eccezioni e contestazione svolte dalla società, e condannava quest’ultima al pagamento in favore del calciatore della somma di € 8.385,86.

A fondamento della decisione presa, la CAE sosteneva, da una parte, che l’eccezione relativa ai ritardi/mancate presentazioni agli allenamenti ed alla mancata riconsegna del materiale non fosse meritevole di accoglimento, in quanto non risultava in atti prova dell’intervenuta contestazione di dette doglianze ai sensi dell’art. 92, comma 4, NOIF; e che, dall’altra, per quanto concerne l’eccezione di risoluzione consensuale dell'accordo, la stessa appariva smentita dalle stesse difese svolte dalla medesima società, laddove si deduceva circa la ritardata e mancata presentazione del calciatore agli allenamenti nel periodo 01.12.2019 sino alla data del trasferimento alla ASD Reggiomediterranea.

Con rituale e tempestivo reclamo del 02.10.2020, la ASD Corigliano Calabro impugnava la decisione della Commissione Accordi Economici, deducendo una presunta violazione dell’art. 44 CGS nella parte in cui è previsto che “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. Regole del giusto processo sportivo che, nella prospettazione della reclamante, consentirebbero nella specie di valutare il merito della vicenda e, segnatamente, il fatto che, tra il calciatore Cucinotti e la Società, sarebbe stato sottoscritto, in data 05.10.2019, un accordo risolutivo di quello economico in precedenza siglato, con relativo nulla-osta, da cui la difesa della società fa derivare, non solo l’infondatezza della pretesa avanzata dal calciatore, ma anche la scorretta condotta di quest’ultimo, tanto da richiedere la trasmissione degli atti alla Procura della FIGC per gli adempimenti del caso.

Deduceva, infine, la reclamante, che - in ogni caso - la quantificazione del credito sarebbe errata, in quanto a tenore dell’art. 94 ter NOIF l’importo dovuto sarebbe pari ad € 5.382,62.

Il calciatore Cucinotti Danilo, ritualmente notiziato del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni finalizzate a richiedere, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per  carenza di motivazione critica della  decisione della Commissione  Accordi Economici, e, nel merito,  il  rigetto del gravame  per  sua  infondatezza  anche in ordine alla prospettata riduzione del quantum debeatur.

Nella riunione del 26 ottobre 2020, tenutasi in modalità videoconferenza, con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta ammissibile ed in parte fondato e deve, pertanto, accogliersi nei termini che seguono.

Quanto ai profili preliminari di ammissibilità deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS; il gravame risulta, infatti, motivato e redatto in forma chiara e sintetica, esponendo i vizi e la critica alla decisione impugnata. Sul punto è opportuno, infatti, rilevare che l’appello – vieppiù quello previsto dall’Ordinamento sportivo – è un mezzo d’impugnazione a critica libera, in cui, dunque, per superare il vaglio di ammissibilità, è sufficiente che in esso vi sia, e sia comprensibile, il motivo (i.e la critica) alla decisione impugnata. In particolare, nel caso in esame, la critica rivolta dalla ASD Corigliano Calabro alla decisione della CAE, si identifica nella violazione dei principi di cui all’art. 44 CGS, per non aver preso in alcuna considerazione le difese e le eccezioni della stessa reclamante ed aver, dunque, disatteso l’analisi e l’esame del merito della vicenda.

Superata, dunque, l’eccezione di ammissibilità del gravame svolta dal calciatore, deve ora affrontarsi il merito della vicenda e le doglianze della reclamante.

L’ASD Corigliano Calabro deduce e lamenta una violazione del principio del diritto di difesa, del contraddittorio ed in ultima analisi del giusto processo (ex art. 44 CGS), in quanto nel procedimento di primo grado (CAE), non sarebbero state ammesse, valutate e, dunque, considerate in alcun modo le proprie difese ed eccezioni, tra cui quella di avvenuta

estinzione dell’obbligazione dedotta in giudizio a causa dell’accordo risolutivo con nulla-osta sottoscritto dalle parti in data 5.10.2019, la cui esistenza è stata, oggettivamente, riconosciuta dalla controparte.

Le doglianze dell’appellante sono parzialmente fondate. Infatti, occorre  rilevare che  la CAE –  nel provvedimento impugnato – prendeva atto dell’intervenuta sottoscrizione del detto accordo risolutivo del 05.10.2019, ma non accoglieva la relativa eccezione di risoluzione consensuale dell'accordo, in quanto a suo parere la stessa appariva smentita dalle difese della medesima società, laddove si deduceva circa la ritardata e mancata presentazione del calciatore agli allenamenti nel periodo 01.12.2019 sino alla data del trasferimento alla ASD Reggiomediterranea.

Sul punto, questo Tribunale dissente con le conclusioni a cui sono addivenuti i giudici di prime cure.

Infatti, risulta acclarato che le parti non abbiano mai contestato l’un l’altra l’inefficacia dell’accordo di risoluzione del 05.10.2019 e, comunque, in assenza di una clausola risolutiva espressa, non hanno singolarmente ed unilateralmente alcun potere o facoltà di invalidare o porre nel nulla quanto concordato. Per tali ragioni, questo Tribunale ritiene che la fattispecie in esame si debba ancora regolare alla luce della piena validità ed efficacia del richiamato accordo risolutivo.  Il calciatore Cucinotti ha, dunque, diritto di vedersi riconosciuti i compensi maturati dalla sottoscrizione dell’accordo economico  per  la  stagione  sportiva  2019/2020  del  09.08.2019,  sino  alla  sua  consensuale  risoluzione  con  il summenzionato atto del 05.10.2020.

In relazione al quantum, non essendoci prova di alcun pagamento da parte della società, così come di alcuna violazione contrattuale, ritardo o assenza del calciatore, deve liquidarsi al calciatore la somma pari a 40 giorni di attività sportiva (dal 27.8.2019 al 5.10.2019), e quindi, per come determinato dalla stessa Società, per un totale di € 3.041,56, importo che si rinviene parametrando il compenso indicato nell’accordo economico de quo (€ 23.420,00) agli effettivi 40 giorni nei quali il calciatore è stato tesserato per la società.

Devono essere, invece, rigettate le domande relative alle ulteriori somme richieste, a vario titolo, dalla Società e dalla stessa quantificate in complessivi € 2.600,00, in quanto non provate e, comunque, inammissibili.

Stante la legittima pretesa avanzata dal calciatore, ancorché in misura ridotta rispetto a quella richiesta, non sussistono i presupposti per la rimessione degli atti alla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il reclamo e condanna la società ASD Corigliano Calabro alla corresponsione nei confronti del calciatore Cucinotti Danilo della somma di € 3.041,56 (tremilaquarantuno/56).

Nulla sulle spese.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Lorenzo Maria Coen                      F.to avv. Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 05 novembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

 

 

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