F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN del 05.11.2020 – (SSDARL Città di Campobasso / Aiello Giuseppe – Reg. Prot. 195/TFN-SVE) Decisione n. 11/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 195/TFN-SVE

Decisione n. 11/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 195/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Marco Baliva – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente; 

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 26 ottobre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso (matr. FIGC 913831) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il collaboratore della gestione sportiva Aiello Giuseppe (n. 07.10.1975 matr. FIGC 2122640), pubblicata nel Com. Uff. n. 349/1/CAE-LND del 4.6.2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 5 febbraio 2019, Giuseppe Aiello adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della Società SSDARL Città di Campobasso al pagamento in suo favore dell’importo di € 8.000,00, a titolo di compenso dovutogli dalla medesima Società in virtù dell’accordo economico come Collaboratore alla Gestione Sportiva sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 349/1/CAE-LND del 4 giugno 2019 e notificata in pari data a mezzo pec, la Commissione Accordi Economici accoglieva la domanda dello Aiello e condannava la Società ASD Città di Campobasso al pagamento, in favore dello stesso, della somma di € 8.000,00 quale importo dovuto in virtù del suddetto accordo economico.

Con tempestivo reclamo dell’11 giugno 2019 la Società SSDARL Città di Campobasso ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La  società  reclamante,  a  sostegno  dell’impugnazione  promossa,  deduce  –  come  già  argomentato  innanzi  alla Commissioni Accordi Economici – che l’accordo economico inter partes sarebbe del tutto invalido ed inefficace in quanto, oltre che privo di data, perché mai firmato dal Presidente della Società né dall’indicato firmatario dello stesso, sig. Claudio Buono, all’epoca Direttore Generale della SSDARL Città di Campobasso, il quale ha formalmente disconosciuto la propria firma in calce all’accordo.

La Commissione Accordi Economici al riguardo ha superato l’eccezione ritenendo che l’Aiello aveva fatto legittimo affidamento sulla validità dell’accordo attesa la presenza sullo stesso del timbro della Società e la firma di soggetto che, al limite, poteva essere considerato quale “falsus procurator” della Società rispetto al terzo in buona fede Aiello.

Alla riunione del 1 ottobre 2019, verificato il rituale deposito dell’accordo economico in contestazione, le parti hanno ribadito le loro posizioni.

Questo Tribunale quindi, rilevato che nel periodo di sottoscrizione e deposito dell’accordo economico il legale rappresentante della Società SSDARL Città di Campobasso era inibito e che il Direttore Generale Claudio Buono ha

dichiarato di avere avuto, all’epoca, poteri di firma, ma ha negato di avere sottoscritto l’accordo contrariamente a quanto affermato e ribadito dall’Aiello Giuseppe, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Procura Federale per l’accertamento delle modalità di sottoscrizione dell’accordo economico inter partes.

Gli esiti degli accertamenti della Procura, nonostante le significative attività di indagine, non sono stati risolutivi in quanto come  accertato in  tale  sede:  “non  sembrano  essere  emersi  elementi  incontrovertibili  ai  fini  dell’attribuzione  della paternità della sottoscrizione, apposta su detto accordo economico, al direttore generale della Società ASD Città di Campobasso, signor Claudio Buono ….. omissis …. Appare che le stesse (firme) risultino tutte diverse tra loro. Da tanto, dunque, non sembra possibile attribuire tanto meno escludere la paternità della sottoscrizione dell’accordo economico de quo al signor Buono”.

Per tali motivi questo Collegio, considerata la natura della vertenza e lo stato degli accertamenti in corso, con provvedimento 19 dicembre 2019, ha convocato personalmente le Parti per la udienza del 7 gennaio 2020 disponendo, in difetto di conciliazione tra le stesse, perizia calligrafica sulla autenticità della sottoscrizione del Direttore Generale Claudio Buono.

La udienza del 7 gennaio 2020, non essendo stata comunicata la precedente ordinanza del 19 dicembre 2019, è stata rinviata al 28 gennaio 2020 ove veniva dato atto della mancata conciliazione tra le Parti.

Con ordinanza dell’8 giugno 2020 è stata quindi disposta Consulenza Tecnica di Ufficio per l’accertamento della autenticità della firma del signor Claudio Buono sull’accordo economico in contestazione, con conferimento dell’incarico al dott. Antonio Marras.

Al riguardo le Parti hanno accettato formalmente di farsi carico dei costi della CTU e della relativa regolamentazione da parte di questo Organo giudicante.

In data 22 settembre 2020 il CTU ha depositato l’esito delle indagini peritali condotte che hanno accertato l’apocrifia della firma in esame e il Tribunale, con ordinanza 28 settembre 2020 ne ha disposto la trasmissione alle Parti, fissando per la trattazione della vertenza la udienza del 26 ottobre 2020 con assegnazione di termine per note conclusive fino a cinque giorni prima, note che sono state depositate solo dalla reclamante Società.

All’udienza del 26 ottobre 2020, la vertenza è stata quindi discussa e decisa.

In occasione di tale discussione le Parti hanno insistito nelle proprie istanze e la Difesa dell’Aiello ha comunque insistito in ogni caso sul fatto che, a prescindere dalla autenticità della firma del Claudio Buono, era fatto notorio e incontestato la prestazione di attività da parte dello Aiello in favore della Società SSDARL Città di Campobasso, avendo lo stesso – tra l’altro - predisposto e sottoscritto le distinte di gara.

Ne conseguirebbe il diritto dello Aiello a vedersi riconoscere integralmente la somma di € 8.000,00 indicata nell’accordo, non potendo trovare accoglimento neanche la domanda subordinata formulata dalla reclamante Società di riduzione del petitum ad € 4.000,00, attesa la formalizzazione della maggior somma nell’accordo in atti. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

L’accertata apocrifia della firma del Direttore Generale Claudio Buono, come dallo stesso sempre sostenuto, travolge la validità dell’accordo economico sul quale l’Aiello ha fondato la propria pretesa di pagamento.

Tale accordo deve quindi essere dichiarato inefficace e tamquam non esset ai fini delle NOIF.

Ne deriva che anche l’asserita e verosimile esecuzione di prestazioni effettivamente rese dalla Aiello in favore della Società SSDARL Città di Campobasso per un certo periodo di tempo, non può avere rilevanza in sede federale.

All’esito delle emerse risultanze istruttorie devono essere inoltre oggetto di attenta valutazione da parte del Procuratore Federale le dichiarazioni rese dall’Aiello in questa sede nonché in occasione dell’audizione del 7.11.2019 allo stesso Procuratore Federale in atti, nella quali lo stesso ha dichiarato e ribadito che il Claudio Buono avrebbe apposto la firma,

oggi accertata come apocrifa, in sua presenza.

L’impugnata decisione della CAE deve quindi essere annullata.

Le spese legali come quelle di CTU seguono integralmente la soccombenza e quest’ultime vengono liquidate con separato e contestuale provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso e annulla l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Condanna il sig. Aiello Giuseppe al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, e pone a definitivo carico dello stesso le integrali spese di CTU liquidate come da separata ordinanza.

Dispone infine la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale, in ordine alle dichiarazioni rese da Aiello Giuseppe al Procuratore federale in data 7 novembre 2019, avuto riguardo all’accertata apocrifia della firma del sig. Buono Claudio in calce all’accordo economico di cui è vertenza, nonché in ordine alle modalità dell’accertato falso.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

F.to avv. Enrico Vitali                                                              F.to avv. Marco Baliva

 

Depositato in Roma, in data 05 novembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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