F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 13/TFN del 16.11.2020 – (ASD C Base 96 Seveso / ACD Albiatese – Reg. Prot. 9/TFN-SVE) Decisione n. 13/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 9/TFN-SVE
Decisione n. 13/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 9/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore);
prof. Salvatore Priola – Componente;
avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 novembre 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD C Base 96 Seveso (matr. FIGC 675214) contro la società ACD Albiatese (matr. FIGC 1270) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore Cosenza Giuseppe n. 10.01.2001 – matr. FIGC 6569827 – ric. 102),
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 12.10.2020, la società ASD C Base 96 Seveso impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.9.2020, con la quale essa reclamante era stata condannata al pagamento, in favore della società ACD Albiatese, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Cosenza Giuseppe, quale unica titolare del vincolo annuale, pari ad € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di premio, ed € 553,00 a titolo di penale.
La ASD C Base 96 Seveso, a sostegno dell'impugnazione promossa, eccepiva che nella fattispecie in questione il premio di preparazione non sarebbe dovuto in quanto non risulterebbe soddisfatto il requisito della c.d. continuità della preparazione, secondo cui per sussistere il diritto al premio occorre che l’atleta sia tesserato per tutti i tre (ora cinque) anni precedenti al tesseramento pluriennale.
A riguardo, la reclamante rilevava come il calciatore Cosenza non fosse stato tesserato per alcuna società nella stagione sportiva 2017/18.
Per tali motivi, la società reclamante concludeva per l’annullamento della decisione della Commissione Premi oggetto di impugnazione.
In assenza di controdeduzioni da parte della società ACD Albiatese, il reclamo è stato esaminato e trattenuto per la decisione all'udienza tenutasi in videoconferenza il 5 novembre 2020.
Il reclamo è fondato e deve essere, quindi, accolto.
Come correttamente rilevato dalla ASD C Base 96 Seveso, il testo del precedente articolo 96 delle NOIF, in vigore in quel momento, recitava che “Agli effetti del premio di preparazione vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni...” e quindi, essendosi interrotta la prescritta continuità di tesseramento per le tre stagioni sportive, la società ACD Albiatese nulla aveva a pretendere.
Questo Tribunale ha, in effetti, più volte ribadito che, per sussistere il diritto al premio di preparazione, occorre che l’atleta sia stato tesserato per tutti i 3 (oggi 5, a seguito dell’ultima riforma intervenuta in materia) anni precedenti al tesseramento pluriennale, e per l'intera stagione, e che il mancato tesseramento per una stagione sportiva interrompe il presupposto temporale, rappresentato dalla continuità dell’addestramento nelle stagioni sportive antecedenti al tesseramento pluriennale, condizione imprescindibile per ritenere esistente il diritto al contributo incentivante. Nella specie, premesso che il primo tesseramento dell’atleta con vincolo pluriennale è avvenuto ad opera della reclamante il 28.03.2019 e quindi per la stagione sportiva 2018/2019, l’assenza di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018, rende inesigibile il contributo e quindi non dovuto il premio di preparazione.
Ciò posto, la Commissione Premi ha errato nel non prendere in considerazione il mancato tesseramento dell’atleta per la stagione sportiva 2017/2018, e conseguentemente, omettendo tale valutazione, ha errato nel riconoscere il premio in favore della ACD Albiatese.
In assenza di continuità di tesseramento, il premio è inesigibile e quindi non dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie il reclamo proposto dalla società ASD C Base 96 Seveso e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 05 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Angelo Pasquale Perta F.to avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 16 novembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
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