F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN del 16.11.2020 – AS Bisceglie Srl / ASD Wonderful Bari S. Spirito – Reg. Prot. 10/TFN-SVE) Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 10/TFN-SVE

Decisione n. 14/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 10/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Marco Baliva – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);

avv. Marina Vajana – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 novembre 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a), CGS proposto dalla società AS Bisceglie Srl (matr. FIGC 720586) contro la società ASD Wonderful Bari S. Spirito (matr. FIGC 910140) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 2/E del 24.09.2020 – (calciatore Coratella Vito Andrea n. 21.05.2005 – matr. FIGC 6904433 – ric. 100),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 28.02.2020 n. 100, la società ASD Wonderful Bari adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della AS Bisceglie Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato per la stagione sportiva 2019/2020 il calciatore Coratella Vito Andrea.

Con decisione di cui al C.U. n. 2/E del 24.09.2020, la Commissione Premi, accogliendo il ricorso, riconosceva la ASD Wonderful Bari, quale società avente diritto al premio di preparazione, disciplinato dall’art.96 punto 3 NOIF, relativo al calciatore Coratella Vito Andrea, condannava la AS Bisceglie Srl al pagamento dell’importo totale di € 6.004,80, di cui € 4.448,00, in favore della ASD Wonderful Bari, titolare del vincolo annuale ed € 1.556,80 a titolo di penale in favore della FIGC.

Avverso tale decisione, con atto del 16.10.2020, la AS Bisceglie Srl ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo tribunale, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Premi e l’estinzione del procedimento per avvenuto adempimento.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, affermava di aver raggiunto un accordo economico con la ASD Wonderful Bari in data 13.03.2020, concordando il pagamento di un premio di preparazione nella misura di € 2.000,00 ed eccepiva di aver già provveduto a liquidare, in pari data, il premio di preparazione con bonifico bancario, come da liberatoria sempre del 13.03.2020 rilasciata dalla ASD Wonderful Bari.

La suddetta liberatoria veniva comunicata, in data 18.03.2020, a mezzo pec da quest’ultima società solo al Comitato Regionale Puglia e al Comitato Provinciale di Bari, ma non alla Commissione Premi già adita con il ricorso n. 100 del 28.02.2020.

La stessa, si assume, non veniva depositata in originale e vidimata a causa della chiusura al pubblico degli uffici per l’emergenza coronavirus, con riserva di provvedere alla consegna dell’originale per la necessaria vidimazione.

In realtà, la ASD Wonderful Bari non provvedeva alla consegna dell’originale neanche successivamente, come dalla stessa ammesso con memoria del 20.10.2020 in atti, perché avrebbe erroneamente ritenuto concluso il contenzioso con il semplice invio della pec.

Né l’allora ricorrente, ASD Wonderful Bari, né la AS Bisceglie Srl provvedevano a depositare l’accordo alla Commissione Premi, né la ricorrente odierna si costituiva davanti alla Commissione per fare valere le proprie ragioni.

La vertenza veniva decisa all’udienza del 05.11.2020.

Ai fini dell’art. 96, comma 3, NOIF, è necessario allegare alla relativa memoria innanzi alla Commissione Premi “l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale”.

Tanto premesso, si osserva che solo in data 19.10.2020, successivamente alla decisione della Commissione Premi del 24.09.2020, la ASD Wonderful Bari provvedeva a depositare presso la Delegazione Provinciale FIGC di Bari la liberatoria, dichiarando di avere ricevuto quanto spettante in relazione al premio di preparazione dovuto dalla AS Bisceglie Srl per il calciatore Coratella Vito Andrea.

La suddetta liberatoria, è stata allegata alla memoria presentata in data 20.10.2020 dalla ASD Wonderful Bari innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale.

Ma nessuna delle due società interessate ha provveduto a depositarla presso la Commissione Premi.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, sulla base della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa. Tutto quanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società AS Bisceglie Srl e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente al premio.

Ferma la penale.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 48, comma 5 CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 05 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

F.to avv. Salvatore Priola                                       F.to avv. Marco Baliva

 

Depositato in data 16 novembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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