F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN del 16.11.2020 – (Fossano Calcio SSD a rl / D’Orazio Andrea – Reg. Prot. 11/TFN-SVE) Decisione n. 15/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 11/TFN-SVE
Decisione n. 15/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 11/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);
avv. Marina Vajana – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 novembre 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società Fossano Calcio SSD a rl (matr. FIGC 75437) contro il calciatore D’Orazio Andrea (n. 08.03.1997 – matr. FIGC 4630145) avverso la decisione della CAE – LND pubblicata nel C.U. 118/1 del 12.10.2020,
la seguente
DECISIONE
In data 21.02.2020, il calciatore Andrea D’Orazio, nato a Moncalieri, il 08.03.1997, presentava ricorso alla Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo la condanna della società Fossano Calcio SSD a rl al pagamento della residua somma di € 3.500,00 e/o alla somma maturata fino al giorno dell’udienza a fronte del compenso annuo lordo di € 10.000,00, in virtù dell’accordo economico sottoscritto il 12.09.2019 con la società sopraindicata per la stagione sportiva 2019-2020 e ritualmente depositato dalla stessa, in data 18.09.2019, a mezzo raccomandata a/r, presso la LND - Dipartimento interregionale.
La Commissione Accordi Economici, con decisione del 12.10.2020, pubblicata nel C.U. n. 118/1 CAE del 12.10.2020, condannava la società Fossano Calcio SSD a rl, stante la tardività delle controdeduzioni inviate a mezzo pec, in data 13.05.2020, e la conseguente declaratoria di inammissibilità delle stesse, “al pagamento della somma di € 2.000,00”, ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente e rilevando che, dalla documentazione prodotta in atti, risultava provata sia la conclusione dell’accordo alla stregua del quale veniva richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato.
Con pec del 19.10.2020, la società Fossano Calcio SSD a rl, per mezzo del proprio difensore, presentava reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, provvedendo alla notifica, a mezzo pec, dello stesso a controparte ed eccependo l’infondatezza delle richieste avanzate dal D’Orazio.
Nello specifico, la reclamante sosteneva che la somma accreditata al calciatore alla data del 18.02.2020 risultava, da certificazione unica 2020, pari a € 5.500,00: € 1.500 in contanti e € 4.000 tramite bonifico, come da n. 3 dichiarazioni sottoscritte dal calciatore Andrea D’Orazio ed attestanti il percepimento di € 1.500,00 complessivi quali “compenso mensile” per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 e dalle ricevute di bonifico allegate al reclamo.
Sosteneva, altresì, la società che la residua somma dovuta doveva essere ridotta a causa delle mancate prestazioni determinate da un infortunio subito dal giocatore, intervenuto ad inizio novembre 2019 ed a seguito del quale lo stesso interrompeva senza giustificato motivo qualsiasi rapporto e comunicazione con la società, precisando che a causa dell’emergenza epidemiologica conseguente al Covid-19 nulla è dovuto al giocatore per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020, durante i quali l’attività agonistica è stata interrotta per cause non imputabili alla società.
Chiedeva, pertanto, la reclamante, in via principale l’annullamento della delibera della CAE – LND con conseguente assoluzione della società da ogni pretesa del calciatore e restituzione della tassa; in subordine, una riduzione delle pretese economiche del calciatore alla luce di tutti gli acconti effettivamente percepiti, delle assenze ingiustificate e dell’intervenuta sospensione dell’attività agonistica a far data dal mese di marzo 2020 con conseguente restituzione della tassa.
In data 26.10.2020, il D’Orazio per mezzo del proprio difensore presentava controdeduzioni, nelle quali poneva l’accento sull’inammissibilità e/o improponibilità del gravame per violazione dell’art. 25 bis Reg. LND ed in particolare, sull’impossibilità per la reclamante di produrre eccezioni e documenti innanzi al Tribunale Federale, stante la tardività della costituzione in primo grado, sebbene il ricorso alla CAE - LND fosse stato ritualmente notificato a controparte.
La società Fossano Calcio SSD a rl, infatti, aveva inviato via pec le memorie di costituzione soltanto in data 13.05.2020, nonostante avesse ricevuto il reclamo proposto dal calciatore in data 27.02.2020, ritenendo erroneamente sospesi i termini dei procedimenti previsti dal Regolamento di Giustizia.
Inoltre, il calciatore, nel merito, contro deduceva che la durata dell’infortunio, subito durante un allenamento, non superava i sei mesi come si evince dal certificato medico del 22.04.2020 allegato alla memoria e, pertanto, come previsto dall’art. 7 dell’accordo economico aveva diritto a percepire l’intera somma pattuita.
Sulle 3 ricevute di € 500 contenute nel doc.1 di controparte, il calciatore D’Orazio si limitava a chiedere l’esibizione dei tre documenti originali, riservandosi, dopo l’esame degli stessi, la contestazione dell’autenticità della firma apposta su tali documenti, senza addurre alcuna specifica osservazione o specificazione sulle ragioni per le quali tali ricevute potessero essere non autentiche.
La vertenza veniva decisa all’udienza del 05.11.2020.
Riguardo alla inutilizzabilità in questa sede dei documenti prodotti dalla società reclamante e non tempestivamente depositati innanzi alla CAE, questo Tribunale ritiene di uniformarsi a quanto recentemente stabilito dal Collegio di Garanzia del Coni, con decisione n. 24 del 2019, occasione nella quale l’organo di cui sopra ha precisato che “anche a voler fare applicazione del principio della preclusione di nuove prove nel giudizio di appello (si deve) comunque prendere in considerazione il dato oggettivo rappresentato” da elementi non oggetto di contestazione tra le parti e di rilevanti circostanze “seppur omesse…nel ricorso proposto davanti alla Commissione Affari Economici” e poi invece dedotte – e non contestate – nel giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale.
Le indicazioni del Collegio di Garanzia sono state seguite nella recente giurisprudenza di questo Tribunale e si ritiene debbano applicarsi anche alla fattispecie in esame.
Si deve inoltre rilevare che, non è oggetto di contestazione il fatto che il D’Orazio abbia ricevuto delle somme di denaro da parte della società calcistica.
A tal proposito, anche riguardo al pagamento in contanti, il giocatore non ha mai affermato di non avere ricevuto tale somma di denaro, limitandosi a richiedere l’esibizione dei documenti originali al fine di disconoscere eventualmente la propria firma.
Tali dichiarazioni sottoscritte dal calciatore ed allegate dalla società Fossano Calcio SSD a rl tanto alla comparsa di costituzione innanzi alla CAE - LND quanto all’attuale reclamo devono essere considerate, alla luce del recente orientamento del Tribunale Federale, utilizzabili nell’odierno procedimento.
In relazione al quantum la somma residua dovuta al calciatore deve essere ridotta in misura pari a quanto pagato in contanti dalla società per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2019.
Di conseguenza, alla somma di € 2.000,00 originariamente riconosciuta dalla CAE - LND deve essere sottratta la somma di €1.500,00, portata dalle tre ricevute quietanzate, con la conseguenza che la società Fossano Calcio SSD a rl è tenuta a pagare al calciatore esclusivamente la residua somma di € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società Fossano Calcio SSD a rl e, per l’effetto, condanna la detta società al pagamento della somma di € 500,00 (cinquecento/00) in favore del calciatore D’Orazio Andrea.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 05 novembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Salvatore Priola F.to avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 16 novembre 2020.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia
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