F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFN del 15.12.2020 – (SSDARL US Angri 1927 / CSI Angri 1983 ASD – Reg. Prot. 15/TFN-SVE) Decisione n. 19/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 15/TFN-SVE

Decisione n. 19/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 15/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Lorenzo Maria Coen - Componente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);

avv. Antonino Piro – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 04 dicembre 2020 a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSDARL US Angri 1927 (matr. FIGC 951511) contro la società CSI Angri 1983 ASD (matr. FIGC 910254) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 3/E del 22.10.2020 (calciatore Avino Matteo n. 23.10.2002 – matr. FIGC 7080461 – ric. 179), si è riservata la decisione e nella camera di consiglio del 09 dicembre 2020 ha pronunciato

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 24 giugno 2020 la società CSI Angri 1983 ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società SSD a rl US Angri 1927 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Avino Matteo.

Con decisione pubblicata nel C.U. 3/E del 22.10.2020, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio di preparazione per il tesseramento del calciatore Avino da parte della SSD a rl US Angri 1927 e condannando la medesima al pagamento della somma di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 in favore della società CSI Angri 1983 ASD quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 553,00 alla FIGC a titolo di penale.

Con reclamo del 11.11.2020 la SSD a rl US Angri 1927 proponeva rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo, quale unico motivo di gravame, la mancata ricezione del ricorso introduttivo e conseguentemente, la violazione del contraddittorio in primo grado.

La reclamante precisava invero di aver ricevuto con la raccomandata spedita dalla consorella unicamente il ricorso riferito ad altro calciatore (Di Palma Angelo) e concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della delibera della Commissione Premi.

All’udienza del 4 dicembre 2020 la CSI Angri 1983 ASD non presentava controdeduzioni e questo Tribunale riservava la decisione; la vertenza veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, l’unica doglianza della reclamante è circoscritta alla asserita mancata ricezione del ricorso dinanzi alla Commissione Premi, la reclamante sostiene infatti di aver appreso della richiesta di premio relativa al tesseramento del calciatore Avino e della conseguente condanna al pagamento in favore della CSI Angri 1983 ASD, unicamente dalla comunicazione della decisione oggi impugnata; nulla però rilevando o deducendo, nemmeno indirettamente, circa il merito della questione e dunque in ordine alla fondatezza delle pretese della consorella.

Questo Tribunale ha più volte affermato l’inammissibilità del gravame che non contenga motivi e doglianze di merito, ma esclusivamente motivi di rito, ciò in quanto, in assenza di tutela invocata in concreto, non può ravvisarsi alcun interesse sostanziale ad agire innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva (in tal senso si vedano Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020; Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020).

Il ricorso in esame non offre motivi per discostarsi dal precedente consolidato orientamento atteso  che  la  mera eccezione relativa alla mancata ricezione del ricorso in primo grado risulta comunque improduttiva di effetti in quanto la reclamante avrebbe ben potuto (in ogni caso) prendere posizione dinanzi al Tribunale Federale circa la correttezza (o meno) della decisione inviatale dalla Commissione Premi e ciò  anche in base ai principi di correttezza, lealtà e ragionevole durata del processo (di cui agli artt. 4, comma 1 CGS e 2 Codice della Giustizia Sportiva CONI) nonché in base al principio di cosiddetta autosufficienza del reclamo per cui il medesimo deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede l’annullamento della decisione impugnata ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni

D’altra parte l’orientamento di questo Tribunale è coerente con gli analoghi principi vigenti nell’ambito della giustizia ordinaria, laddove si ritiene inammissibile, per violazione dell’art. 342 c.p.c. l’appello che non contenga alcun riferimento al contenuto (nel merito) ed alle ragioni della decisione impugnata (si veda Cass. Civ., sez. III, 7/03/2003, n. 3424; ovvero Cass. Civ. sez. III, 31/3/2007, n. 8055).

Considerazioni del tutto analoghe devono infatti valere in relazione a quanto prescritto dagli artt. 49, comma 4 e 91, comma  4 CGS  che  espressamente  prevedono  l'onere  di  specifica  enunciazione  dei motivi  di  doglianza  e  la  cui violazione, pacificamente ravvisabile nel caso di specie ove nessuna censura viene mossa dall'appellante SSD a rl US Angri 1927 alla decisione della Commissione Premi, non può che comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.

Tutto ciò senza poi considerare che in base ai documenti in atti – nonché alle successive verifiche effettuate in sede di riserva da questo  Tribunale presso la Commissione Premi –  la raccomandata della CSI Angri 1983  ASD risulta regolarmente spedita alla controparte ed allegata al ricorso, incluso l’avviso di avvenuta ricezione da parte della SSD a rl US Angri 1927. In atti v’è dunque prova che la CSI Angri 1983 ASD abbia ottemperato a tutto quanto previsto dall’art. 96, comma 3 delle NOIF in relazione all’introduzione del giudizio innanzi la Commissione Premi; d’altra parte è la stessa ricorrente che riconosce di aver ricevuto (con la medesima raccomandata come successivamente precisato dalla Commissione Premi a questo Tribunale) il ricorso relativo ad altro calciatore (Angelo Di Palma).

Tale circostanza costituisce dunque motivo per confermare – ancora una volta – l’inammissibilità dell’odierno gravame anche   secondo   l’insegnamento   della   Cassazione   secondo   cui   l'impugnazione   con   cui   l'appellante   deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito, è ammissibile solo qualora i vizi in parola comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c.; al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito (Cass. civ. ord., sez. VI, 10-01-2019, n. 402).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società SSDARL US Angri 1927.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 09 dicembre 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

 

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

F.to avv. Roberto Pellegrini                                   F.to avv. Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 15 dicembre 2020.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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