F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN del 12.03.2021 – (ASCD Verbania / Giovanni Russo – Reg. Prot. 20/TFN-SVE) Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 20/TFN-SVE
Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 20/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 02 marzo 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASCD Verbania (matr. FIGC 937763) contro il calciatore Giovanni Russo (n. 18.10.1992 - matr. FIGC 4097022) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 181/1 del 27 gennaio 2021,
la seguente
DECISIONE
Con l’atto introduttivo del 3 febbraio 2021, l’ASCD Verbania ha tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione con la quale la Commissione Accordi Economici l’ha condannata al pagamento, in favore del calciatore Giovanni Russo, dell’importo di euro 4.200,00 a titolo di saldo dell’accordo economico inter partes sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, per complessivi euro 16.000,00.
Assume la reclamante società che la CAE ha fatto erroneamente applicazione, seppure in via equitativa del Protocollo d’intesa siglato tra LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, nel quale è stato stabilito (art. 3 lett a) che per i compensi ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 (interruzione campionati per pandemia COVID 19) e il 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del DL 18 maggio 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 relativamente al solo rateo di marzo 2020.
Ad avviso della reclamante società, tale Protocollo non sarebbe vincolante in quanto estremamente pregiudizievole per le società dilettantistiche e pertanto afferma di essere tenuta solo al pagamento di quanto ancora proporzionalmente dovuto al calciatore Russo fino alla sospensione dei campionati avvenuta il 9 marzo 2020: quindi nella minor misura di euro 1.999,89, importo tra l’altro a suo avviso (erroneamente) da considerarsi rimborso spese e non compenso e quindi a maggior ragione dovuto solo fino alla suddetta data.
Le medesime deduzioni sono state svolte dalla ASCD Verbania innanzi alla CAE ma tardivamente, come correttamente rilevato dalla Commissione.
Il calciatore Russo ha quindi inviato tempestive e rituali memorie difensive nelle quali deduce: - l’inammissibilità del gravame perché riferito a questione già dedotte tardivamente innanzi alla CAE; - la infondatezza del reclamo attesa la vincolatività del Protocollo d’intesa di cui sopra.
Nella riunione del 2 marzo 2021 tenutasi in modalità videoconferenza con la partecipazione dei difensori delle parti, il calciatore attesa la novità della materia devoluta in atti, ha rinunciato alla richiesta di condanna alle spese di lite in caso di rigetto del reclamo e la vertenza è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo risulta ammissibile ma deve essere rigettato nel merito.
Quanto ai profili preliminari di ammissibilità deve rilevarsi come non possa revocarsi in dubbio che il reclamo contenga tutti gli elementi di cui agli artt. 90 e 49 CGS e la tipologia delle censure mosse alle pretese del calciatore innanzi alla CAE tardivamente non ha comportato alcuna decadenza.
Superata l’eccezione di ammissibilità del gravame svolta dal calciatore, il reclamo deve - come detto - ritenersi comunque infondato nel merito.
Il Protocollo di Intesa tra LND e AIC del 25 settembre 2020 deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti.
Il Protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica per categorie con efficacia erga omnes.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore Russo è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti, anche dopo la sospensione dei campionati al 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.
Ciò posto emerge in atti che il calciatore Russo, su invito della CAE ha correttamente quantificato il suo avere in forza del suddetto Protocollo decurtando dalla somma di euro 8.000,00 ancora dovuta, l’indennità governativa di euro 600,00 percepita per il mese di marzo 2020 e quantificando sulla differenza di euro 7.400,00, l’80 per cento del suo residuo avere dalla ASCD Verbania in forza dell’accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, per euro 4.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società ASCD Verbania e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 02 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
F.to avv. Enrico Vitali F.to avv. Giuseppe Lepore
Depositato in data 12 marzo 2021.
IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia