F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/TFN del 12.03.2021 – (ASD Segato / Reggina 1914 Srl – Reg. Prot. 21/TFN-SVE) Decisione n. 26/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 21/TFN-SVE

Decisione n. 26/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 21/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 02 marzo 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, co. 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD Segato (matr. FIGC 941677) contro la società Reggina 1914 Srl (matr. FIGC 943512) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 5/E del 17 dicembre 2020 (calciatore Gatto Saverio n. 21.12.2004 – matr. FIGC 6917322 – ric. 343),

la seguente

DECISIONE

Con ricorso n. 343 del 18.5.2020, la Società ASD Segato adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società Reggina 1914 Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2019/2020, il calciatore Gatto Saverio, nato il 21.12.2004.

Con delibera pubblicata nel C.U. 5/E del 17.12.2020 e notificata il 29.1.2021, la Commissione Premi respingeva il ricorso, rilevando che la Reggina 1914 Srl “non svolge attività di calcio a cinque” e che la durata del tesseramento annuale “è inferiore ad una stagione sportiva”.

Avverso tale delibera, con atto del 5.2.2021 la società ASD Segato ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

Sostiene la reclamante la sussistenza del diritto al premio di preparazione attesa l’applicabilità dell’art. 96 NOIF alla fattispecie oggetto del reclamo.

In particolare, la società ASD Segato, ampiamente argomentando, afferma che “l’art. 96 NOIF non introduce, ai fini del riconoscimento del Premio di Preparazione, nessuna distinzione tra società della Lega Nazionale Dilettanti, a seconda che esse svolgano (anche o solo) Campionati di Calcio a Cinque ovvero esclusivamente competizioni di Calcio a 11”. Per di più nella stagione 2018/2019, che ha preceduto quella in cui l’atleta Saverio Gatto è stato tesserato con vincolo pluriennale dalla Reggina 1914 Srl, il tesseramento con vincolo annuale ad opera della ASD Segato sarebbe avvenuto “nell’ambito dell’attività giovanile di Calcio a 11(Categoria Giovanissimi)” dalla medesima svolta parallelamente a quella di Calcio a Cinque.

La reclamante, richiamando i precedenti giurisprudenziali in merito, ha poi dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 96, comma 2 ultimo capoverso NOIF laddove la Commissione Premi non ha considerato l’orientamento ormai consolidato secondo il quale, ai fini del riconoscimento del diritto al premio di preparazione, è sufficiente la significatività del periodo di formazione anche se lo stesso non copre una intera stagione sportiva.

La Reggina 1914 Srl non ha depositato controdeduzioni ed il reclamo è stato esaminato in occasione dell’udienza tenutasi in videoconferenza il 2 marzo 2021 alla quale hanno partecipato esclusivamente i difensori della reclamante ASD Segato e precisamente gli avv.ti Annalisa Roseti ed Oreste Marrocco.

All’esito della discussione orale, la vertenza è stata trattenuta in decisione. Il reclamo della società ASD Segato è infondato e va, quindi, rigettato.

Va innanzitutto premesso che la versione dell’art. 96 NOIF applicabile al caso di specie, è quella successiva alla riforma del 1.7.2019, che riconosce il premio di preparazione alle ultime tre società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi cinque anni.

La sussistenza dei requisiti per il diritto al premio di preparazione deve essere, infatti, valutata alla data della loro maturazione, cioè al momento in cui il giovane calciatore viene tesserato con vincolo pluriennale consentendo, quindi, di beneficiare della formazione in precedenza impartita.

Nella specie il tesseramento annuale ad opera della ASD Segato è avvenuto il 19.12.2018 e si è protratto sino al 30.6.2019, mentre il vincolo pluriennale in capo alla Reggina 1914 Srl è sorto il 9.10.2019 a riforma già entrata in vigore.

Ciò premesso, si rileva che in ordine alla individuazione delle società aventi diritto al premio, la novella da ultimo introdotta, nel ribadire che hanno diritto le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Lega Pro per le quali l’atleta è stato tesserato come “giovane” con vincolo annuale nelle stagioni precedenti il tesseramento pluriennale, ha in realtà innovato in ordine alla posizione delle società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rispetto alle quali il premio può essere rivendicato solo nel caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Relativamente, poi, alle società della Lega Pro, il diritto matura nel caso di primo tesseramento quale “giovane di serie” da parte di società delle leghe professionistiche di propri calciatori che nelle precedenti stagioni siano stati tesserati con vincolo annuale. La novella non ha comunque innovato rispetto all’indirizzo, già ampiamente applicato in precedenti pronunzie di questo Tribunale, della necessità di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio di preparazione.

Orbene nella specie, fermo il fatto che la Reggina 1914 Srl, che appartiene alla Lega Pro, non svolge attività di Calcio a Cinque, ciò che rileva è che la ASD Segato nella stagione 2018/2019, per la quale ha avuto tesserato come giovane il calciatore Saverio Gatto, apparteneva alla Lega Nazionale Dilettanti solo ed esclusivamente per l’attività di Calcio a Cinque e non anche per l’attività di Calcio ad 11 che veniva svolta come puro Settore Giovanile e Scolastico.

Da qui la corretta motivazione contenuta nella decisione della Commissione Premi atteso che la società ASD Segato, in quanto affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti nella sola Divisione Calcio a Cinque, non può pretendere il premio di preparazione nei confronti di Società di Calcio a 11, quale è la Reggina 1914 Srl, e ciò per mancanza della detta reciprocità di attività.

Sul punto, non può non rilevarsi come la stessa documentazione fornita dalla Società reclamante, e segnatamente i tabulati di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 per la stagione sportiva 2018/2019, dimostra proprio il contrario di quanto asserito in quanto in essi è specificamente precisato che trattasi di “Attività Giovanile” che, quand’anche  di  Calcio  ad  11,  non  presuppone  l’affiliazione  alla  Lega  Nazionale  Dilettanti  (requisito,  questo, indispensabile come stabilito dall’art. 96 NOIF).

Da ciò l’impossibilità da parte della ASD Segato di pretendere il premio di preparazione.

Assorbito il motivo di gravame attinente la durata del tesseramento da parte della società che rivendica il premio di preparazione, si rigetta il reclamo, confermando l’impugnata decisone della Commissione Premi.

Tanto considerato

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla ASD Segato e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 02 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

 

IL RELATORE                                                             IL PRESIDENTE

F.to avv. Antonino Piro                                                  F.to avv. Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 12 marzo 2021.

 

IL SEGRETARIO

F.to avv. Salvatore Floriddia

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