F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN-SVE del 8 Aprile 2021 (motivazioni) – SSDARL Milano City BG FC / Giacomo Mammetti – Reg. Prot. 25/TFN-SVE Decisione n. 29/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 25/TFN-SVE

Decisione n. 29/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 25/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 30 marzo 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Milano City BG FC (matr. FIGC 8140) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul Com. Uff. n. 208/1 del 26 febbraio 2021 relativa al calciatore Mammetti Giacomo (n. 16.3.1988 – matr. FIGC 3.872.222),

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 2 dicembre 2020, il calciatore Giacomo Mammetti adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSDARL Milano City BG FC al pagamento dell’importo di euro 7.587,62 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima SSDARL Milano City BG FC in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ovvero, in via subordinata, al pagamento della minor somma pari ad euro 3.670,08 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID - 19.

La società, pur notiziata del reclamo, restava contumace.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 208/1 CAE del 26 febbraio 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Milano City BG FC al pagamento in favore del calciatore Giacomo Mammetti della somma di euro 3.670,08, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020.

Con reclamo del 05 marzo 2021, la SSDARL Milano City BG FC impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava come l’importo di cui alla suddetta decisione dovesse essere ricalcolato, non avendo la Commissione Accordi Economici – in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 - detratto dall’importo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC le indennità governative percepite dal calciatore fino al mese di dicembre 2020. Sosteneva, più precisamente, la SSDARL Milano City BG FC, che, oltre alla indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 e già correttamente detratta dalla CAE nella quantificazione dell’importo dovuto, la stessa avrebbe dovuto sottrarre anche gli importi percepiti dal calciatore quale indennità governativa per i mesi successivi fino al dicembre 2020.

Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo la riquantificazione dell’importo dalla stessa dovuto al calciatore Giacomo Mammetti con conseguente annullamento della decisione impugnata, ovvero, nel caso in cui risultasse comunque un credito residuo del calciatore, la concessione di un termine di dilazione per il versamento dell’importo dovuto.

Notiziato del reclamo, il calciatore Giacomo Mammetti inviava tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo proposto dalla società SSDARL Milano City BG FC, in quanto la reclamante non si era costituita nel giudizio di primo grado.

Nel merito, poi, il calciatore sosteneva, relativamente all’importo a lui dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC, la corretta quantificazione del medesimo da parte della CAE, la quale – in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 – aveva correttamente sottratto dall’importo dovuto esclusivamente quanto già percepito dal calciatore quale indennità governativa per il mese di marzo 2020.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 30 marzo 2021.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

In via preliminare, in merito alle contestazioni sollevate dal calciatore Giacomo Mammetti relativamente alla inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo proposto dalla SSDARL Milano City BG FC, si deve osservare che la circostanza di non aver provveduto a costituirsi nel primo grado di giudizio ha come conseguenza per l’odierna reclamante la sola inammissibilità della eventuale documentazione prodotta per la prima volta dinanzi a questo Tribunale, e non l’inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo stesso o di eccezioni o argomenti difensivi; di conseguenza il reclamo introduttivo del presente procedimento risulta ammissibile.

Tuttavia, quanto dedotto dalla SSDARL Milano City BG FC in merito alla richiesta di riduzione dell’importo di cui alla decisione impugnata non può trovare accoglimento.

In relazione al quadro del tutto eccezionale ed emergenziale legato alla pandemia la Commissione Accordi Economici ha infatti legittimamente applicato quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020 per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19; tale protocollo prevede espressamente che, per gli accordi economici relativi alla stagione sportiva 2019/2020, “il Club dovrà provvedere al pagamento, entro la data del 15 novembre, dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente percepito dal calciatore / calciatrice a titolo di indennità governativa per il solo mese di marzo”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, pertanto, la Commissione Accordi Economici, sottraendo esclusivamente l’indennità governativa percepita dal calciatore per il mese di marzo 2020 (e non per i mesi successivi), ha correttamente quantificato l’importo residuo dovuto dalla SSDARL Milano City BG FC in favore del calciatore Giacomo Mammetti. Di conseguenza, l’importo indicato dalla Commissione Accordi Economici nella decisione impugnata risulta essere corretto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSDARL Milano City BG FC e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Ai sensi dell’art. 55 CGS – FIGC, condanna la società al pagamento in favore del calciatore, della somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di spese, oltre oneri se dovuti.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 marzo 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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