F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN-SVE del 20 Aprile 2021 (motivazioni) – ASD SA Porcia / ASD Cussignacco Calcio – Reg. Prot. 28/TFN-SVE Decisione n. 32/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 28/TFN-SVE

Decisione n. 32/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 28/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente estensore;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Marina Vajana – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 20 aprile 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS – FIGC della società ASD SA Porcia (matr. FIGC 73540) contro la società ASD Cussignacco Calcio (matr. FIGC 952882) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 7/E del 24 febbraio 2021 – (premio di preparazione calciatore Massimiliano Bagnariol n. 11.8.2002 – matr. FIGC 2.724.709 – ric. 416),

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di consiglio, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2, CGS – FIGC, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società ASD SA Porcia.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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