F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN-SVE del 29 Aprile 2021 (motivazioni) – SSD Vigasio arl / Daniele Ansini – Reg. Prot. 29/TFN-SVE Decisione n. 34/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 29/TFN-SVE

Decisione n. 34/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 29/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 20 aprile 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSD Vigasio arl (matr. FIGC 780778) contro il calciatore Daniele Ansini (n. 18.2.1996 - matr. FIGC 4.621.953) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND (prot. cae 57/2020-21 del 24 marzo 2021) pubblicata sul Com. Uff. 238/1 del 24 marzo 2021,

la seguente

DECISIONE

Con l’atto introduttivo del 31 marzo 2021, la società SSD Vigasio arl ha tempestivamente e ritualmente impugnato la decisione con la quale la Commissione Accordi Economici - LND l’ha condannata al pagamento, in favore del calciatore Daniele Ansini, dell’importo di euro 1.730,00 a titolo di saldo dell’accordo economico inter partes sottoscritto per la stagione sportiva 2019/2020, per complessivi euro 7.600,00.

Assume la reclamante società che la CAE ha fatto erroneamente applicazione, per di più in via equitativa quando invece avrebbe dovuto applicare la normativa in materia, del Protocollo d’intesa siglato tra LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, nel quale è stato stabilito (art. 3 lett a) che per i compensi ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020 compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data del 1 marzo 2020 (interruzione campionati per pandemia COVID 19) e il 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del DL 18 maggio 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 relativamente al solo rateo di marzo 2020.

Ad avviso della reclamante società, premesso che non esisterebbe alcun Protocollo datato 25 settembre 2020 in quanto a suo dire l’unico esistente è quello del 22 ottobre 2020 di talché la pronunzia della CAE sarebbe di per sé viziata per l’evidente errato richiamo, in ogni caso il Protocollo siglato da LND ed AIC non sarebbe vincolante in quanto contenente mere linee guida prive di valenza impositiva e pertanto, essendo intervenuta a decorrere dal 10 marzo 2020 la sospensione dei campionati per effetto della nota pandemia, da tale data così come nessuna prestazione poteva essere richiesta dalla società al calciatore, di converso nessuna somma poteva essere richiesta dal calciatore alla società. Conseguentemente nulla può essere preteso dal calciatore Ansini avendo regolarmente percepito quando di sua spettanza sino al 29 febbraio 2020.

In via subordinata la reclamante contesta l’importo riconosciuto in favore del calciatore ritenendo che la CAE abbia erroneamente applicato il Protocollo di cui si è detto non considerando la rinuncia alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020 prevista dal Protocollo ed il cui importo proporzionale andrebbe detratto.

Le medesime deduzioni sono state svolte dalla SSD Vigasio arl innanzi alla CAE, ma sono state ritenute infondate atteso che l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha causato l’interruzione dell’attività agonistica e l’impossibilità oggettiva, quantomeno parziale, di adempimento delle prestazioni sportive, con conseguente alterazione del sinallagma dell’accordo economico, impone il giusto contemperamento degli interessi delle parti in causa.

Il calciatore Ansini ha quindi inviato tempestive e rituali memorie difensive nelle quali deduce la infondatezza del reclamo attesa la vincolatività del Protocollo d’intesa di cui sopra. Conclude, pertanto, per il rigetto del reclamo con la condanna alla refusione delle spese ai sensi dell’art. 55 CGS.

Nella riunione del 20 aprile 2021 tenutasi in modalità videoconferenza, con la partecipazione dei difensori delle parti, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il reclamo risulta infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Al di là della corretta valutazione operata dalla CAE circa la necessità di contemperare i contrapposti interessi in periodo emergenziale, si rileva che il Protocollo di Intesa tra LND e AIC, inequivocabilmente siglato il 25 settembre 2020 (la successiva Circolare n. 29 della LND è l’atto comunicativo del Protocollo in precedenza siglato) deve infatti ritenersi obbligatorio e vincolante per le categorie che lo hanno sottoscritto per il tramite dei loro rappresentanti.

Come già affermato in precedente pronunzia di codesto Tribunale (Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 2 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), il Protocollo, infatti, alla stregua dei CCNL, si applica per categorie con efficacia erga omnes.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il calciatore Ansini è comunque rimasto a disposizione della società, anche per gli allenamenti, anche dopo la sospensione dei campionati al 9 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Ciò posto, emerge in atti che il calciatore Ansini ha quantificato il suo avere in forza del suddetto Protocollo nella misura di euro 1.730,00 (integralmente riconosciuta dalla CAE), così determinata: 80% di euro 7.600,00 (somma totale netta pattuita dell’accordo economico) pari ad euro 6.080,00, da cui detrarre le somme percepite pari ad euro 3.750,00 per cui residua un importo di euro 2.330,00. Decurtando da tale somma l’indennità governativa ricevuta per il mese di marzo 2020 pari ad euro 600,00, il residuo dovuto ammonta ad euro 1.730,00.

Tale importo, ed il relativo criterio di determinazione che risulta perfettamente in linea con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera a) del Protocollo di Intesa, sono stati condivisi dalla società reclamante la quale ritiene, però, che vada effettuata l’ulteriore detrazione della quota proporzionale delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2020. Tale interpretazione non è però corretta in quanto la rinuncia alle ultime tre mensilità deve intendersi ricompresa nel riconoscimento del minore importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, tant’è che la rinuncia del calciatore è subordinata all’adempimento del pagamento di siffatto minore importo (art. 3, comma 1, lettera b) del Protocollo).

Il reclamo va quindi rigettato e confermata integralmente la decisone della CAE.

Stante l’infondatezza del reclamo anche alla luce dell’orientamento già manifestato in materia, si accoglie la domanda avanzata dalla difesa del calciatore di condanna al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD Vigasio arl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Ai sensi dell’art. 55 CGS liquida le spese di difesa in favore del calciatore Daniele Ansini in ragione di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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