F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 (motivazioni) – ACR Messina SSDARL / Dejan Danza – Reg. Prot. 37/TFN-SVE Decisione n. 42/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 37/TFN-SVE

 

Decisione n. 42/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 37/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,

a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società ACR Messina SSDARL (matr. FIGC 947500) contro il calciatore Dejan Danza (n. 20.10.1995 – matr. FIGC 4.198.056) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021,

la seguente

DECISIONE

Con rituale e tempestivo ricorso del 28 aprile 2021, la ACR Messina SSDARL, ha adito il Tribunale Federale Nazionale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici - LND del 22 aprile 2021, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Dejan Danza, della somma di euro 4.890,00, a titolo di residuo del compenso pattuito in virtù di accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020. Nell’impugnare la decisione, la ACR Messina SSDARL ha eccepito che quanto dalla stessa dovuto al calciatore fosse pari alla minor somma di euro 2.733,33, in considerazione della necessaria decurtazione delle indennità governative relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 nonché dell’indennità erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico già percepite dall’atleta, conseguentemente alla situazione emergenziale Covid-19 ed alla relativa sospensione di tutte le attività sportive.

Il calciatore Dejan Danza, ritualmente notiziato del ricorso, inviava tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere, il rigetto del reclamo e la conferma della decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici - LND ovvero, in subordine, la condanna della ACR Messina SSDARL al pagamento della maggior somma di euro 8.190,00, in caso di mancata applicazione del Protocollo d’intesa LND - AIC del 25 settembre 2020. Nel merito, parte resistente evidenziava come la reclamante non avesse fornito prova in relazione all’avvenuta percezione, da parte del calciatore Dejan Danza, delle indennità governative relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 nonché dell’indennità erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico (in merito alla quale specificava, altresì, di non aver presentato domanda alcuna). La vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 26 maggio 2021.

 Il reclamo è infondato e deve, quindi, essere rigettato. Ed infatti, ai sensi dell’art. 3, lett. a), del predetto protocollo: “per i compensi maturati ed insoluti nella stagione sportiva 2019/2020, compresi quelli relativi al periodo intercorrente dalla data dell’1 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il Club dovrà provvedere al pagamento dell’importo pari all’80% della somma totale netta pattuita nell’accordo economico, detratto quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 relativamente al solo rateo di marzo”. Ebbene, dal tenore letterale di detto art. 3, siglato nel mese di settembre 2020, si evince chiaramente come lo stesso faccia esclusivo riferimento al solo rateo di marzo 2020.

È chiaro, infatti, che se la LND e la AIC avessero voluto estendere tali compensi anche ai successevi ratei di aprile, maggio e giugno 2020, lo avrebbero, certamente, indicato in detto protocollo, atteso che, come visto, lo stesso è stato sottoscritto in data 25 settembre 2020. Inoltre, corre l’obbligo di evidenziare che i compensi per l’attività sportiva dilettantistica, rientrando nei c.d. redditi diversi (art. 67, comma 1, lett m) TUIR), sono erogati per lo svolgimento di attività istituzionali svolte dal calciatore in favore della società, per l’intera durata dell’accordo economico sottoscritto ai sensi dell’art. 94 ter NOIF.

La prestazione del calciatore, infatti, va remunerata, non solo per lo svolgimento di gare ufficiali, ma anche per fasi di addestramento ed allenamento rese in favore della società per tutta la durata dell’accordo economico (art. 2 dell’accordo economico). Sembra chiaro, quindi, che la CAE, alla luce dei contrapposti interessi delle parti sorti durante il periodo emergenziale, abbia correttamente valutato e fatto applicazione del Protocollo di Intesa siglato in data 25 settembre 2020 tra LND ed AIC. È inutile dire che il Protocollo, come già confermato dai precedenti di questo Tribunale Federale (cfr. fra le tante Decisione n. 25/TFN-SVE 2020/2021 del 12 marzo 2021 vertenza ASCD Verbania/Russo), ha efficacia vincolante erga omnes alla stregua dei CCNL, poiché stipulato dai soggetti rappresentativi dell’interesse collettivo delle parti (LND e AIC). È pacifico, dunque, che l’importo dell’accordo economico debba riconoscersi nel limite dell’80% della somma totale netta pattuita, che tale determinazione risponda ad un criterio di equità e che sia, comunque, onere delle parti dimostrare l’esatto ammontare dell’importo netto rispetto a quanto stabilito nell’accordo economico, deducendo quanto eventualmente già percepito dai tesserati a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Fermo quanto sopra, da ritenersi assorbente, si evidenzia, comunque, come la reclamante non abbia, tempestivamente, fornito alcuna prova in merito all’avvenuta percezione, da parte del calciatore, né delle indennità governative relative ai mesi di aprile e maggio 2020 (che la stessa assume essere pari ad euro 1.200,00), né di quella relativa al mese di giugno 2020 (che la stessa assume essere pari ad euro 800,00), né, infine, di quella erogata dal Fondo di Solidarietà per Calciatori e Tecnici del Settore Dilettantistico (che la stessa, arbitrariamente, quantifica in euro 2.666,66). Considerato che l’80% della somma totale lorda pattuita nell’accordo economico (pari ad euro 13.500,00) ammonta ad euro 10.800,00 e che il calciatore ha dichiarato di aver percepito, oltre alla somma di euro 5.310,00, l’indennità governativa relativa al mese di marzo 2020 (pari ad euro 600,00), la somma residua dovuta dalla reclamante, come quantificato da parte resistente, ammonta, anche in assenza di prova da parte della società di aver adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa fiscale vigente, ad euro 4.890,00.

Ed infatti, come correttamente statuito dalla CAE “senza la prova da parte della società di aver adempiuto a tali oneri fiscali, la domanda del calciatore sia correttamente formulata con riferimento alla somma lorda prevista dall’accordo economico, a conferma del consolidato orientamento di questa Commissione che deve essere confermato anche in sede di applicazione del criterio equitativo di cui al richiamato Protocollo”. Per quanto sopra, non avendo la società dimostrato di aver provveduto al pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle dichiarate dal calciatore nel reclamo introduttivo, correttamente determinato risulta l’importo di euro 4.890,00 dovuto dalla società al calciatore.

Va pertanto confermata la decisione della CAE in quanto immune da vizi. Nonostante l’infondatezza del reclamo, non risulta possibile condannare la società al pagamento delle spese di difesa ex art. 55 CGS in quanto il calciatore, nel rassegnare le proprie conclusioni, non ha formulato esplicita domanda in tal senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it