F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN-SVE del 4 Giugno 2021 (motivazioni) – SSDARL Città di Campobasso / Alessandro Danilo – Reg. Prot. 38/TFN-SVE Decisione n. 43/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 38/TFN-SVE
Decisione n. 43/TFN-SVE 2020/2021
Reg. Prot. 38/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente;
avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2021,
a seguito del Reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARLARL Città di Campobasso (matr. FIGC 913831) contro il calciatore Alessandro Danilo (n. 3.8.1988 – matr. FIGC 4.105.853) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 269/1 del 22 aprile 2021,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 17 dicembre 2020, il calciatore Alessandro Danilo adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSDARL Città di Campobasso arl al pagamento dell’importo di euro 15.059,35 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ovvero, in via subordinata, al pagamento della minor somma pari ad euro 8.938,15 in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020, per far fronte alla interruzione dell’attività agonistica determinata dall’emergenza sanitaria da COVID-19. La società si costituiva in giudizio innanzi alla CAE presentando proprie memorie rilevando, tra l’altro, di aver corrisposto al calciatore nella stagione in esame il maggior importo di euro 22.008,45 e non già quello di euro 15.059,35 (maggior importo poi riconosciuto dallo stesso calciatore in sede di memoria integrativa).
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la SSDARL Città di Campobasso arl al pagamento in favore del calciatore Alessandro Danilo della somma di euro 2.476,35 quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico ed in applicazione del Protocollo d’intesa siglato tra la LND e l’AIC in data 25 settembre 2020. Con reclamo del 29 aprile 2021, la SSDARL Città di Campobasso impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, rilevava che la CAE sarebbe incorsa in un vizio di extrapetizione avendo affermato che la SSDARL Città di Campobasso non avrebbe dimostrato il pagamento delle ritenute fiscali quale sostituto d’imposta del calciatore e con ciò condannando la stessa società al pagamento di una somma lorda e non già di una netta, così come invece disposto dal Protocollo d’intesa citato. Invero secondo la SSDARL Città di Campobasso il versamento (ovvero anche l’omesso pagamento) delle ritenute fiscali costituirebbe un “fatto assolutamente irrilevante e neutrale ai fini della decisione del caso concreto” dunque della decisione impugnata, e ciò anche perché in caso di omesso versamento di tali ritenute il sostituito d’imposta non sarebbe mai responsabile in solido con il sostituto.
Da ultimo la società reclamante rilevava come anche il dato letterale del protocollo si riferiva alla somma netta pattuita e non lorda. Notiziato del reclamo, il calciatore Danilo inviava tempestive controdeduzioni in cui sosteneva la corretta applicazione da parte della CAE del detto Protocollo d’intesa precisando di aver ricevuto nella stagione sportiva 2019/2020 la somma totale di euro 22.008,45 e dunque – come già indicato in precedenza – la somma ancora dovutagli era di euro 2.476,35. Quanto poi alla distinzione tra somma netta e lorda precisava in primo luogo che la SSDARL Città di Campobasso non aveva dato prova in alcun modo di aver versato le ritenute fiscali, a tal fine non essendo certo sufficiente la mera produzione delle Certificazioni Uniche, e comunque che per costante giurisprudenza di questo Tribunale e della stessa Corte di Cassazione la liquidazione di compensi e crediti da lavoro deve sempre effettuarsi al lordo dell’eventuale imposizione fiscale e previdenziale.
La difesa dell’atleta rilevava infine che, in ogni caso, anche gli importi corrisposti dalla società reclamante per i compensi degli anni precedenti, tutti asseritamente al netto dell’imposizione fiscale, non trovavano poi alcun riscontro con quelli dovuti al lordo e contrattualmente previsti. Il reclamo risulta infondato e deve respingersi. Quanto dedotto dalla SSDARL Città di Campobasso non può trovare accoglimento. In primo luogo la CAE ha correttamente rilevato come nel caso in esame non risultino comprovati i versamenti delle ritenute fiscali a favore dell’erario da parte della SSDARL Città di Campobasso quale sostituto d’imposta del calciatore Danilo; a tal fine non possono infatti certamente ritenersi validi attestati le semplici certificazioni uniche del datore di lavoro; in ogni caso questo Tribunale ha comunque più volte chiarito come la liquidazione dei compensi in favore dei calciatori debba effettuarsi sempre al lordo delle eventuali ritenute fiscali. La vertenza deve dunque risolversi senza dover valutare e/o esaminare il versamento o meno da parte del sostituto d’imposta delle ritenute fiscali effettuate, che invero anche a seguire le tesi della stessa reclamante rimane un “fatto assolutamente irrilevante e neutrale ai fini della decisione del caso concreto”; in sede giudiziaria è infatti indubbio che “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive deve essere effettuato al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass. civ., sez. lav., 14-09-2015, n. 18044).
Dunque nel caso in esame atteso che in applicazione del protocollo d’intesa per la stagione 2019/2020 al calciatore Danilo deve corrispondersi un compenso di euro 24.484,80 (a fronte di un corrispettivo contrattuale pari ad euro 30.606,00) e che la società reclamante ha dato prova (come anche riconosciuto dallo stesso calciatore) di aver già corrisposto la somma totale di euro 22.008,45, deve pertanto confermarsi la decisione della CAE al pagamento in favore del calciatore Danilo dell’importo a saldo di euro 2.476,35.
Quanto alle spese di lite, avendo il calciatore riconosciuto nel corso del primo grado di aver ricevuto una somma maggiore di quella inizialmente prospettata, si ritiene che possano essere compensate come richiesto dalla stessa parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo della SSDARLARL Città di Campobasso e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Spese legali compensate. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26 maggio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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