F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN-SVE del 24 Giugno 2021 (motivazioni) – Bologna FC 1909 Spa / SCD Progresso / Federico Ravaglia – Reg. Prot. 44/TFN-SVE Decisione n. 50/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 44/TFN-SVE

Decisione n. 50/TFN-SVE 2020/2021

Reg. Prot. 44/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 15 giugno 2021,

a seguito del Ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c) CGS – FIGC della società Bologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706) contro la società SCD Progresso (matr. FIGC 40750) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul Com. Uff. n. 9/E del 22 aprile 2021 – (premio alla carriera calciatore Federico Ravaglia n. 11.11.1999 - matr. FIGC 1.005.109 – ric. 26),

la seguente

DECISIONE

 

Con ricorso del 2 marzo 2021, la SCD Progresso adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della società Bologna FC 1909 Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo all’atleta Ravaglia Federico, nato l’11 novembre 1999 (richiesta certificazione del premio n. 26), proprio tesserato dalla stagione sportiva 2006/2007 alla stagione sportiva 2011/2012 a seguito dell’esordio del calciatore in serie A in data 13 dicembre 2020 nella gara di Campionato Bologna – Roma.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 9/E del 22 aprile 2021, la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta per le stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, deliberava la certificazione del premio alla carriera per l’importo di euro 36.000,00 da corrispondersi dalla società Bologna FC 1909 Spa in favore della SCD Progresso. Avverso tale delibera, la società Bologna FC 1909 Spa ha proposto reclamo con atto comunicato in data 17 maggio 2021, rilevando:

1. la mancata presa visione della documentazione prodotta dalla SCD Progresso, formulando relativa istanza di accesso agli atti;

2. l’erroneità della gravata certificazione nella parte in cui ha liquidato il premio alla carriera anche per la stagione 2010/2011 in quanto il calciatore - nato l’11 novembre 1999 - aveva compiuto i 12 anni nella stagione sportiva 2011/2012;

3. ad ogni modo, l’irrilevanza della formazione impartita dalla SCD Progresso nella medesima stagione sportiva 2011/2012 ai fini del riconoscimento del premio alla carriera e chiedendo, “in via principale che nulla deve essere riconosciuto a titolo di premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF in favore dell’SCD Progresso; in subordine, ridurre ad euro 18.000,00, quindi unicamente per la stagione sportiva 2011/2012, l’importo a titolo di premio alla carriera da riconoscere alla SCD Progresso”.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 15 giugno 2021.

Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al primo motivo di ricorso, si evidenzia come lo stesso non possa trovare accoglimento, atteso che, dalla documentazione in atti, risulta accertato che l’atleta è stato tesserato dalla stagione sportiva 2006/2007 alla stagione sportiva 2011/2012 per SCD Progresso, nel rispetto della normativa attinente alle “certificazioni”. Il secondo motivo deve, invece, trovare accoglimento.

Nella specie ricorrono, infatti, tutti i presupposti perché possa essere riconosciuto il rivendicato premio alla carriera, ivi compresa la sussistenza del tesseramento del calciatore per la società richiedente il premio nella sola stagione in cui lo stesso ha compiuto il dodicesimo anno di età.

Ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF della FIGC, rubricato premio alla carriera:

“1. Alle società della LND e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi: a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21. Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 NOIF) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 NOIF) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 NOIF), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche”.

Sul punto si rileva che la Commissione Premi non ha adeguatamente considerato che l'art. 99 bis delle NOIF, laddove prevede espressamente che “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive...”, deve essere coerentemente interpretato secondo il suo tenore testuale e la sua ratio secondo cui è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva, già iniziata, in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, di talché legittimata è la società che ha tesserato il calciatore per la stagione in cui si è verificato tale evento (alias il compimento del dodicesimo anno di età), dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età (cfr. Dec. N. 64/2020 Collegio Garanzia Coni; dec. 71/2019 Corte Federale d’appello; Trib. Fed. Sez. V.E. dec. 56/20).

La norma, in effetti, pone una condizione di ammissibilità che va, però, parametrata alla circostanza che le stagioni sportive sono a cavallo tra due annualità solari e che, quindi, va preliminarmente verificato se il calciatore risulta essere stato tesserato dalla società richiedente il premio per la stagione nel corso della quale ha compiuto il dodicesimo anno di età. Orbene nel caso di specie il calciatore Ravaglia Federico, nato l'11 novembre 1999, ha compiuto 12 anni l'11 novembre 2011 e quindi nel corso della stagione sportiva 2011/2012 durante la quale è stato, come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa, tesserato dalla SCD Progresso che, quindi, risulta sotto tale profilo legittimata a pretendere il premio solo ed esclusivamente per tale ragione.

Alla luce di quanto sopra, risulta, pertanto, errata la statuizione della Commissione Premi nella parte in cui ha riconosciuto il premio alla carriera anche in relazione alla stagione sportiva 2010/2011, atteso che, come visto, l’atleta, ha compiuto i 12 anni nel corso della stagione sportiva 2011/2012.

Ricorrendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 99 bis NOIF, va riformata l'impugnata certificazione riconoscendo in capo alla SCD Progresso il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Ravaglia Federico per la stagione sportiva 2011/2012, con conseguente determinazione dello stesso nella misura di euro 18.000,00.

Va, invece, rigettato il terzo motivo di ricorso.

Ed invero, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, la formazione impartita dalla SCD Progresso nella medesima stagione sportiva 2011/2012, è da considerarsi, assolutamente, rilevante ai fini del riconoscimento del premio alla carriera.

È chiaro, infatti, come il periodo di un anno (l’intera stagione sportiva 2011/2012), sia un arco temporale assolutamente congruo, idoneo e sufficiente alla formazione del giovane atleta, senza contare che la preparazione da parte della SCD Progresso è stata effettuata anche per le cinque stagioni sportive precedenti a quella idonea alla maturazione del premio alla carriera.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie parzialmente il ricorso e, per l’effetto, ridetermina il premio alla carriera del calciatore Federico Ravaglia in favore della società SCD Progresso, nella misura di euro 18.000,00 (diciottomila/00). Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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