F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN-SVE del 25 Giugno 2021 (motivazioni) – SSDARL Calcio Foggia 1920 / Giordano Maccarrone e Giordano Maccarrone / SSDARL Calcio Foggia 1920 – Reg. Prot. 46-45/TFN-SVE Decisione n. 52/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 46/TFN-SVE Reg. Prot. 45/TFN-SVE

Decisione n. 52/TFN-SVE 2020/2021 Reg. Prot. 46/TFN-SVE

Reg. Prot. 45/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente (Relatore);

avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 21 giugno 2021,

a seguito dei Reclami ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS – FIGC della società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838) contro il calciatore Giordano Maccarrone (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) e del calciatore Giordano Maccarrone (n. 9.4.1990 - matr. FIGC 4794642) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul Com. Uff. n. 296/1 del 10 maggio 2021,

la seguente

DECISIONE

Il calciatore Giordano Maccarrone, nato a Catania, il 9 aprile 1990, presentava ricorso alla Commissione Accordi Economici della LND, chiedendo la condanna della società SSDARL Calcio Foggia 1920 al pagamento della residua somma di euro 13.634,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con riserva di azionare l’eventuale ulteriore credito maturando relativo alla stagione sportiva 2019-2020, a fronte del compenso annuo lordo di euro 30.658,00 oltre all’importo di euro 18.610,00 a titolo di indennità, in virtù dell’accordo economico sottoscritto l’8 agosto 2019 con la società sopraindicata per la stagione sportiva 2019-2020 e ritualmente depositato dalla stessa, in data 31 ottobre 2019, a mezzo pec, presso la LND – Ufficio Tesseramento interregionale.

La SSDARL Calcio Foggia 1920, in data 6 febbraio 2020, nelle proprie controdeduzioni chiedeva il rigetto integrale del ricorso e formulava domanda riconvenzionale di risoluzione dell’accordo economico per giustificato motivo oggettivo, sulla base del coinvolgimento del calciatore in un’indagine penale per il reato di frode sportiva.

Il calciatore, in data 11 febbraio 2020, replicava alle controdeduzioni della società, comunicando di non aver potuto prestare la propria attività, in ragione di un infortunio verificatosi in data 23 settembre 2019, come a conoscenza della società e di essere stato sottoposto a misura restrittiva fino al 18 dicembre 2019.

Nel medesimo atto, inoltre, il calciatore precisava che l’importo richiesto a seguito di una rideterminazione della somma indicata in ricorso e della maturazione di un’ulteriore mensilità fosse pari a euro 17.060,80 e chiedeva, in subordine, comunque la condanna della società al pagamento della minore somma di euro 12.927,84 in caso di attribuzione di rilevanza alla misura cautelare.

La CAE - LND, all’esito della riunione del 13 febbraio 2020, in data 24 febbraio 2020 trasmetteva gli atti alla Procura Federale, per verificare l’esistenza di profili di illecito disciplinare in relazione alla violazione dell’art. 4 del CGS e, altresì, per violazione del protocollo d’intesa AIC/LND.

L'oggetto delle indagini, dunque, era rappresentato dal comportamento reciproco di entrambe le parti in giudizio, il Sig. Giordano Maccarrone da una parte e la SSDARL Foggia Calcio 1920 dall'altra.

L'esito delle indagini condotte dalla Procura Federale ha comportato il deferimento, con prot. 3328/1017 pf 19/20/LDF/GC/am del 16 settembre 2020, unicamente della società sportiva Foggia Calcio ed il Presidente Roberto Felleca per il comportamento tenuto in danno del calciatore Maccarrone Giordano ed in particolare: "il Felleca per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma l del CGS, e ciò per aver deliberatamente omesso di rappresentare alla Commissione Accordi Economici della FIGC circostanze rilevanti ai fini della definizione di un procedimento pendente con il tesserato Giordano Maccarrone al fine di non corrispondere a quest'ultimo gli emolumenti spettanti e la società Calcio Foggia 1920 SSD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Roberto Felleca della quale era presidente al momento della commissione dei fatti”.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, all’esito del procedimento disciplinare, in data 6 ottobre 2020, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, condannava il Presidente, sig. Roberto Felleca alla inibizione di mesi due ed irrogava alla società l’ammenda di 1.500,00 euro.

A seguito della conclusione del procedimento disciplinare, la Commissione Accordi Economici, con decisione del 10 maggio 2021, pubblicata nel C.U. n. 296/1 CAE - LND del 10 maggio 2021, accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la società SSDARL Calcio Foggia 1920, “a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’Accordo Economico sottoscritto”, ritenendo che, “dalla documentazione prodotta in atti, è emerso come il ricorrente non abbia potuto prestare l’attività sportiva nell’interesse della società contro interessata a causa dell’infortunio occorsogli in data 23.09.2019” e che “l’applicazione della misura cautelare…non ha spiegato una rilevanza diretta in tal senso, posto che la costanza dell’infortunio avrebbe continuato ad impedire l’attività sportiva, anche in assenza della predetta misura cautelare”.

Entrambe le parti, per mezzo dei propri difensori, presentavano reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Vertenze Economiche, provvedendo alla notifica, a mezzo pec, alla controparte.

Nello specifico, il calciatore Giordano Maccarrone, nel reclamo iscritto al n. 45/TFN-SVE, impugnava la decisione della CAE - LND per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, omessa e/o errata determinazione del quantum, rideterminando, nelle more del procedimento innanzi alla Commissione, il compenso dovuto alla luce del Protocollo d’Intesa AIC/LND e quantificando lo stesso, con memoria del 23 marzo 2021, nella misura di 26.314,40 euro.

Su tale rideterminazione del compenso, la CAE - LND ometteva di pronunciarsi, motivo per cui il giocatore chiedeva la riforma della sentenza con condanna della società al pagamento della suddetta maggiore somma e/o della minor somma ritenuta di giustizia.

La società Calcio Foggia si costituiva in giudizio in data 24 maggio 2021 e chiedeva in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso per avere il calciatore modificato e rideterminato ripetutamente le proprie domande con proposizione in appello di una domanda nuova avendo impugnato la sua stessa richiesta totalmente accolta dalla CAE - LND, nel merito il rigetto dello stesso, in subordine accertare e dichiarare la riduzione della retribuzione dal 23 novembre 2019 al 30 giugno 2020 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia nella misura del 100% ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia e in via estremamente subordinata annullare e/o revocare la decisione della CAE - LND e condannare la società, in corretta applicazione del Protocollo LND/AIC al minore importo di 5.643,70 euro.

A propria volta, inoltre, la SSDARL Calcio Foggia 1920, presentava reclamo avverso la decisione della CAE - LND, iscritto al n. 46/TFN-SVE, nel quale sosteneva la palese erroneità ed infondatezza della decisione della CAE - LND stante la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con particolare riguardo alla domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di risoluzione dell’accordo economico per giustificato motivo oggettivo, stante l’applicazione al calciatore di una misura cautelare per frode sportiva.

Sosteneva, altresì, l’annullamento della gravata decisione per totale e palese erroneità della gravata pronuncia, non avendo il calciatore, sottoposto a misura, fornito la prestazione sportiva e non avendo comunicato quanto tempo sia durato l’infortunio né quando sia avvenuta la guarigione perché allontanatosi da Foggia senza autorizzazione del Club di appartenenza.

In via subordinata, la reclamante, avendo già versato al calciatore la somma complessiva di euro 12.500,00, chiedeva, ex art. 7 dell’accordo economico, l’applicazione della riduzione dell’importo pattuito nella misura del 100% ovvero in quella ritenuta di giustizia dal 23 novembre 2019 al 30 giugno 2020, periodo in cui il calciatore non ha fornito le proprie prestazioni.

In data 24 maggio 2021, il Maccarrone per mezzo del proprio difensore presentava controdeduzioni, nelle quali poneva l’accento sull’inammissibilità delle pretese del ricorrente per non avere versato la tassa di reclamo per la propria domanda riconvenzionale innanzi alla CAE - LND e/o irricevibilità del gravame ai sensi del combinato disposto dell’art. 94 ter NOIF e dell’art. 25 bis Reg. LND e/o infondatezza sia in fatto che in diritto, con accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo incardinato dal Maccarrone, Prot. 45/TFN-SVE, integralmente richiamate in questa sede.

All’udienza del 15 giugno 2021, il Presidente disponeva la riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, e, a seguito dell’audizione dei difensori di entrambe le parti, il TFN riservava la decisione.

Alla data del 21 giugno 2021 il Tribunale si è riunito in camera di consiglio, tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

Per ordine sistematico questo Tribunale ritiene necessario partire dall’analisi delle questioni pregiudiziali e preliminari e poi affrontare il merito.

Per prima va letta l’eccezione formulata dalla difesa del calciatore avente ad oggetto il mancato pagamento del deposito previsto ex art. 25 RLND previso a pena di inammissibilità e legato a suo dire alla formulazione in I grado della domanda riconvenzionale di risoluzione; detta omissione, secondo la difesa del calciatore determinerebbe la inammissibilità della domanda riconvenzionale.

L’eccezione è infondata.

L’art. 25, comma 4, prescrive: ...Il reclamo deve essere avanzato alla CAE entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla CAE dovrà essere allegato l’avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell’avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L’inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.

Il deposito è pertanto previsto per il reclamo introduttivo e nulla la norma prescrive per le eventuali domande riconvenzionali.

Orbene affinché una omissione possa determinare l’improcedibilità e/o inammissibilità della domanda deve essere espressamente prescritta e non può certamente essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva di altra norma similare.

Da ciò consegue che in assenza di espressa prescrizione normativa circa l’obbligo di formulare domande riconvenzionali assolutamente legate al deposito previsto per il reclamo introduttivo, il mancato deposito non può determinare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità della domanda riconvenzionale stessa.

Superata la eccezione preliminare, occorre ora analizzare se la società possa essere legittimata in astratto a formulare domanda riconvenzionale di risoluzione (e ciò per ora a prescindere dalla sua fondatezza).

Questo Tribunale si è già espresso in tal senso con unica ma qui condivisa Decisione/0035/TFNSVE-2020-2021 Registro procedimenti n. 030/TFNSVE/2020-2021 del 29 aprile 2021 nella vertenza Napoli Calcio Femminile / Curcio.

Testualmente così il Tribunale in argomento rifletteva:

La mancata indicazione delle “Società” tra i soggetti che possono ricorrere alle Commissioni Accordi Economici rinveniente nello articolo 94 sexies, comma terzo, delle NOIF e nello articolo 25 bis, comma terzo, del regolamento LND, determina di fatto un vuoto normativo.

Per i principi di reciprocità e parità delle parti e del giusto processo non è infatti possibile inferire che le Società possano rivolgersi alla giustizia sportiva nelle controversie indicate nell’articolo 94 sexies, comma secondo, delle NOIF e nell’articolo 25 bis, comma secondo, del regolamento LND, solo in sede di gravame vedendosi così obliterare, solo per loro, un grado di giudizio.

D’altra parte lo stesso art. 90 CGS, nel delimitare la competenza della Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all’art. 94 quinquies delle NOIF, non pone nessuna preclusione a ciascuna delle parti indicando il termine “controversie concernenti”, senza limitare la conseguente proposizione ad una delle parti (nella specie ai soli tesserati) escludendone l’altra (le società affiliate).

Si deve quindi ritenere che anche le Società sono attivamente legittimate ad adire la CAE o la CAEF, anche sulla scorta della ulteriore considerazione che le prefate previsioni normative non prevedono un elenco obbligatorio dei possibili soggetti ricorrenti, indicando espressamente l’inammissibilità a ricorrere per soggetti diversi, come invece dovrebbe accadere in ossequio al principio di tassatività delle decadenze e nullità.

Non c’è alcun motivo per discostarsi da tali deduzioni anche in considerazione del fatto che da un lato questo Tribunale ha più volte in altre vertenze censurato le eccezioni di inadempimento delle società in risposta a richieste di pagamento del calciatore, perché mai tradotte in domanda di risoluzione, e da un lato perché altrimenti mai la società potrebbe effettivamente svolgere siffatta domanda.

Assunto che la domanda riconvenzionale di risoluzione sia astrattamente ammissibile, è conseguenziale che essa ora debba essere analizzata nel merito, prima ancora di affrontare il problema relativo al gravame del calciatore sul minor importo oggetto di condanna; la risoluzione e il presupposto inadempimento precedono ontologicamente nella valutazione della vicenda, l’eventuale minor o maggior importo dovuto se tale inadempimento in ipotesi non fosse riscontrabile.

Occorre perciò valutare quale sia l’inadempimento e, se riscontrato, se sia di gravità tale da determinare la risoluzione del contratto.

È da escludere che il primo motivo invocato, ovvero la sussistenza della custodia cautelare durata circa un mese possa rappresentare di per sé inadempimento alla prestazione sportiva, perché, correttamente, il Giudice di I grado ha ritenuto assorbente l’infortunio patito dal calciatore, documentato e comunicato alla società, e tale comunque da impedire aliunde la prestazione sportiva promessa.

È invece rilevante l’altro aspetto contestato in subordine dalla società, nella sua memoria del 6 febbraio 2020 ovvero:

Ebbene, non può non evidenziarsi il comportamento del calciatore, il quale ben consapevole di essere costretto ai domiciliari sin dal mese di Novembre 2019, quindi, di aver interrotto l'attività agonistica ha, in ogni caso, richiesto indebitamente l'ingente somma di euro 13.634,00 violando in maniera incontrovertibile i principi cardine su cui sì fonda l'intero impianto del sistema calcio ovvero quelli previsti all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, naturale conseguenza di ciò, non può non essere la segnalazione alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Oltretutto, i reati contestati dalla competente Procura della Repubblica al calciatore in sede ordinaria configurerebbero, in sede sportiva, la gravissima imputazione di illecito sportivo e violazione del divieta di scommesse, minando irrimediabilmente, altresì, il rapporto fiduciario con l'odierna deducente.

In tale 'direzione, si consideri' come sebbene il reato contestato risulti essere esterno al rapporto calcistico de quo, gli addebiti siano, comunque, riferibili a situazioni che presentano caratteri di contiguità con la tipologia di attività svolta.

Alla luce di quanto sopra, si chiede sin d'ora, in via riconvenzionale, la risoluzione dell'accordo economico per giustificato motivo oggettivo.

Aldilà della qualificazione normativa fornita dalla società occorre ricordare che, identificato l’inadempimento e richiesta la risoluzione, il Giudice possa qualificare la norma giuridica di riferimento all’inadempimento e valutarla come tale.

Ebbene quanto oggettivamente e inoppugnabilmente emerge dal materiale in atti è che effettivamente l’atleta Maccarrone abbia scommesso, fattispecie di per sé illegittima e in violazione al regolamento e abbia in qualche modo condizionato i risultati delle partite del Brindisi cui ha partecipato.

Ciò posto in ogni caso è evidente che il calciatore Maccarrone abbia violato le norme indicate dal provvedimento sanzionatorio del Tribunale Federale Nazionale (Decisione n. 165/TFN-SD 2019/2020). Tanto basta ad affermare la responsabilità disciplinare del Sig. Marco Palermo ai sensi dell’art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva e del Sig. Giordano Maccarrone per avere lo stesso nel corso dell’anno 2018 effettuato numerose scommesse su incontri di calcio nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per una società affiliata alla FIGC appartenente al settore professionistico in violazione dell'art. 6, comma 1, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva.) ma è ancor più evidente che abbia violato le norme generali richiamate all’art. 4 ovvero l’obbligo di lealtà e probità, che sono alla base dei rapporti tra i tesserati e affiliati.

Ciò determina la valutazione di una attenzione ben superiore alla normale valutazione del mero comportamento di buona fede, assumendo un livello di attenzione e rispetto ben superiore tipico e peculiare all’ordinamento sportivo e che ciascun tesserato per il solo fatto di esserlo sa di dover rispettare impegnandosi in tal senso.

La violazione delle norme contestate dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare e la violazione delle norme generali e omnicomprensive ex art. 4 CGS sono certamente di tale gravità da assurgere ad inadempimento e rilevante anche ai fini della risoluzione del rapporto.

Ritiene pertanto lo scrivente Tribunale che in ragione della gravità dell’inadempimento l’accordo economico sottoscritto tra la società SSDARL Calcio Foggia 1920 e l’atleta Giordano Maccarrone debba essere risolto per suo grave inadempimento e che conseguentemente nessuna somma è a lui spettante oltre quelle già corrisposte.

Quanto precede assorbe la valutazione dell’appello del calciatore.

La decisione della CAE - LND pertanto va integralmente riformata, e va risolto l’accordo economico intercorso tra la società e il calciatore per grave inadempimento di quest’ultimo con conseguente declaratoria di nulla dovere la società al calciatore Maccarrone, oltre le somme già corrisposte.

Attesa la complessità della vicenda il Tribunale ritiene sussistere sufficienti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

previa riunione dei procedimenti e all’esito della Camera di Consiglio, in riforma della decisione impugnata, emessa dalla CAE - LND, risolve per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l’accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920, accerta e dichiara che nessuna somma, oltre quelle già versate, debba essere corrisposta al calciatore.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva della società SSDARL Calcio Foggia 1920. Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva del calciatore Giordano Maccarrone.

 

Così deciso in Camera di consiglio del 21 giugno 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n.10 del 18 maggio 2020.

 

 

 

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