DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 18.01.2017 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 14/ 1/2017 CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL – JESINA CALCIO SRL

gara del 14/ 1/2017 CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL - JESINA CALCIO SRL

Il Giudice Sportivo,

- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della società CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che tale mancata presentazione non risulta essere stata né giustificata né provata; - visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle N.O.I.F.;

P.Q.M.

Delibera: 1) di comminare alla società CITTA DI FOLIGNO 1928 SRL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di punti 1 in classifica e l'ammenda di € 2.000 quale terza rinuncia.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it