DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2018/2019 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 12.09.2018 – Coppa Italia – Delibera – MONTEROSI FC SSD A RL. – LUPA ROMA F.C. S.R.
MONTEROSI FC SSD A RL. - LUPA ROMA F.C. S.R.
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal MONTEROSI F.C. S.S.D. a r.l. con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore NEGRO LORENZO tesserato per la LUPA ROMA F.C. S.r.l., unitamente al il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla LUPAROMA F.C. S.r.l., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore PIRO DANIELE tesserato per la MONTEROSI F.C. S.S.D. a r.l. - esaminate le controdeduzioni e memorie fatte pervenire dal MONTEROSIF.C. S.S.D. a r.l., con cui si insiste per l'accoglimento del reclamo proposto e si richiede che il reclamo avversario venga dichiarato inammissibile per assenza e indeterminatezza delle conclusioni. - esaminate le controdeduzioni e memorie depositate dalla LUPA ROMA F.C. S.r.l., con le quali si insiste per l'accoglimento del reclamo e la conseguente sanzione della perdita della gara da comminare al sodalizio avversario. - rilevato che il calciatore NEGRO LORENZO, all'epoca tesserato per la società Albalonga, ha preso parte, in data 7 febbraio 2018, alla gara Matelica Calcio - Albalonga, ottavi di finale della Coppa Italia Serie D 2017/2018 ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per una gara per "doppia ammonizione", di cui al C.U. n. 21del 9 febbraio 2018 emesso dal Dipartimento Interregionale. Tale squalifica, stante l'eliminazione dalla competizione dell'Albalonga, doveva essere scontata nella presente stagione sportiva, in cui l'Albalonga risulta prendere parte sia alla Coppa Italia - TIM Cup sia alla Coppa Italia Serie D. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22 C.G.S. il calciatore NEGRO LORENZO doveva scontare la giornata di squalifica nella prima giornata utile della Coppia Italia Serie D stagione 2018/19, non rilevando all'uopo, diversamente da quanto sostenuto dalla LUPA ROMA F.C. S.r.l., che il calciatore summenzionato non abbia preso parte alla partita di Coppa Italia – TIM Cup, disputata il 29 luglio 2018 tra il Sudtirol e l'Albalonga. Peraltro, atteso che successivamente alla summenzionata gara di Coppa Italia - TIM Cup ma prima dell'inizio della Coppa Italia Serie D 2018/19 il calciatore veniva tesserato dalla LUPA ROMA, anch'essa partecipante nella stagione in corso alla Coppa Italia Serie D 2018/19, non v'è alcun dubbio che è nella prima giornata utile di tale competizione che la giornata di squalifica andava scontata. - rilevato che il calciatore PIRO DANIELE, all'epoca tesserato per la società Ostia Mare Lido, ha preso parte, in data 7 febbraio 2018, alla gara Tavernelle - Ostia Mare Lido, ottavi di finale della Coppa Italia Serie D 2017/2018 ed a seguito della medesima gli è stata comminata la squalifica per due gare per "avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una ginocchiata ad una gamba", di cui al C.U. n. 21 del 9 febbraio 2018 emesso dal Dipartimento Interregionale. Tale squalifica, stante l'eliminazione dalla competizione dell'Ostia Mare Lido, doveva essere interamente scontata nella presente stagione sportiva, in cui il calciatore veniva tesserato dal MONTEROSI F.C. S.S.D. a r.l., società per cui quella in oggetto è la prima gara della Coppa Italia Serie D 2018/19.
rilevato che le summenzionate squalifiche non sono state scontate e che, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva sia il calciatore NEGRO LORENZO schierato dalla LUPA ROMA F.C. S.r.l., che il calciatore PIRO DANIELE schierato dal MONTEROSI F.C. S.S.D. a r.l. non avevano titolo a partecipare alla gara in oggetto.
P.Q.M.
Delibera: 1) di accogliere entrambi i reclami; 2) di infliggere alla LUPA ROMA F.C. S.r.l. e al MONTEROSI F.C. S.S.D.a r.l. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo ad alcuno dei due sodalizi.