DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 02.09.2016 – Coppa Italia – Delibera – SICULA LEONZIO – IGEA VIRTUS BARCELLONA

SICULA LEONZIO - IGEA VIRTUS BARCELLONA

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. SICULA LEONZIO, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore ADDAMO SEM tesserato per la A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per il Calcio Catania S.p.a., è stata comminata una squalifica per cinque gare - di cui al C.U. n. 68 del 26 ottobre 2012 emesso dalla Lega Nazionale professionisti Serie A per le gare della Primavera TIM CUP 2012/2013, disputate in data 3-6-24 ottobre 2012 - "per avere, con il pallone non a distanza di gioco, colpito intenzionalmente un avversario con un calcio al volto, con conseguenze lesive"; - rilevato che la summenzionata squalifica è stata scontata solo parzialmente nella TIM CUP 2012/2013, avendo il Calcio Catania S.p.a. disputato esclusivamente due ulteriori gare; - rilevato che nelle stagioni sportive 2013/14, 2014/15 e 2015/16 il calciatore ADDAMO SEM ha militato rispettivamente nel Calcio Catania S.p.a., nell' Akragas Città dei Templi, nell'A.S.D. Tiger e nella A.S.C. S.D. L'INIZIATIVA senza tuttavia scontare il residuo di squalifica per ulteriori tre gare, atteso che le uniche gare di Coppa Italia a cui avrebbe potuto prendere parte risultano essere: Catania -Reggina del 4 dicembre 2013 e Leonfortese - Tiger del 24 agosto 2014; - rilevato che ad oggi residuano ancora due gare di squalifica da scontare, essendo stato il calciatore ADDAMO SEM impiegato nella gara di Coppa Italia Lega Dilettanti Leonfortese - Tiger del 24 agosto 2014 e nella gara di cui in epigrafe, alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il medesimo non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo

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