DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2016/2017 – seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 17 del 13.10.2016 – Coppa Italia – Delibera – NARDO – BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
NARDO - BISCEGLIE 1913 DONUVA APD
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD, con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore CAMISA ALESSANDRO tesserato per la A.C.D. NARDÓ; - rilevato che al calciatore summenzionato, all'epoca tesserato per il LECCE S.p.a., è stata comminata una squalifica per una gara — di cui al C.U. n. 34 del 17 dicembre 2015 emesso dalla Lega PRO per le gare degli ottavi Coppa Italia Lega Pro 2015/2016, — "per atto di violenza verso un avversario in reazione"; - rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia Lega Pro 2015/2016, essendo quella del 16 dicembre 2015 l'ultima gara disputata dal LECCE S.p.a.; - rilevato che, secondo la ricorrente, ai sensi dell'art. 19, commi 11.1 e 11.3, la sanzione anzidetta andava scontata esclusivamente in Coppa Lega Pro a nulla valendo che, in costanza di tesseramento, il sodalizio LECCE S.p.a. abbia preso parte a tre gare della TIM CUP 2016/2017 senza che il calciatore CAMISA ALESSANDRO venisse mai schierato;
- rilevato che l'art. 19, commi 11.1 e 11.3, dev'essere applicato alla fattispecie oggetto del ricorso in combinato disposto con l'art. 22, comma 6, che prevede: "Le squalifiche che non possono essere scontate,in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. […] La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte". - dedotto che il calciatore CAMISA ALESSANDRO, al moneto della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di una gara non avendo egli preso parte alla gara di TIM CUP 2016/17 Lecce c. Alto Vicentino del 30.7.2016 — prima delle tre disputate nella competizione dal LECCE S.p.a. — ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.C.D. NARDÓ - A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD 1 - 0; 3) di addebitare sul conto della A.S. BISCEGLIE 1913 DONUVA APD la tassa di reclamo.