F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 005 CSA del 21 ottobre 2020 (Fermana F.C. S.r.l.) N. 008/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 005/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 008/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 005/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa                        Presidente

Daniele Cantini                  Componente (relatore)

Paolo Del Vecchio              Componente

Antonio Cafiero                 Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 008 del 2020-2021, proposto dalla Società Fermana F.C. s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 34/DIV del 08.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  tenutasi  in  videoconferenza  il  giorno  15.10.2020  l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Stefano Giuseppe Cappelli, per la reclamante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Fermana F.C. s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Manetta Marco, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr.  Com. Uff.  n. 34/DIV del 08.10.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Sambenedettese/Fermana del 07.10.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “perché durante la gara, a gioco in svolgimento, si alzava dalla panchina ed invadeva il terreno di gioco per protestare contro l’arbitro che era costretto a interrompere il gioco per effettuare l’espulsione (calc. sost.).”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta, con conseguente riduzione della squalifica ad una giornata ed, in subordine, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

La Fermana F.C. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente severa ed inadeguata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, il calciatore non avrebbe rivolto all’arbitro alcuna frase irriguardosa, ne avrebbe tenuto un comportamento antisportivo nei suoi confronti e neppure nei confronti dei suoi assistenti mentre si trovava in panchina a gara quasi terminata. Inoltre, nemmeno al momento della notifica del provvedimento disciplinare di espulsione rivolgeva frasi o gesti irriguardosi nei confronti del direttore di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 15 ottobre 2020, è comparso, per la parte reclamante, l’Avv. Stefano Giuseppe Cappelli, il quale, dopo aver richiamato ed illustrato i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, preliminarmente ricorda alla società reclamante il principio espresso dall’art. 61, c.1, CGS, riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dai direttori di gara nei loro referti.

La condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società Fermana F.C., così come descritta dall’arbitro nel suo referto, deve essere qualificata come irriguardosa e, come tale, sanzionata ai sensi dell’art. 36, c. 1, lettera a) CGS., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Fermana F.C., avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore, Sig. Manetta Marco, deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul reclamo n. RG 008/CSA/2020/2021, proposto dalla società Fermana

F.C. s.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Manetta Marco seguito gara Sambenedettese/Fermana del 07.10.2020, lo accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione a due giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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