F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 008 CSA del 29 ottobre 2020 (Reggina 1914 S.r.l.) N. 006/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 008/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 006/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 008/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Italo Pappa Presidente
Daniele Cantini Componente
Paolo Del Vecchio Componente relatore
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. RG 006/CSA/2020-2021, proposto dalla società Reggina 1914 S.r.l., avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflitta al calc. Pavia Ismaele seguito gara Reggina/Fiorentina del 4.10.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui al Com. Uff. n. 027/Campionati Giovanili del 06.10.2020);
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 15 ottobre 2020 l’Avv. Paolo Del Vecchio.
Visto il preannuncio di reclamo della società Reggina 1914 S.r.l., in data 7.10.2020;
Vista la nota in data 14.10.2020, con la quale parte ricorrente ha comunicato a questa Corte formale rinuncia al reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo.
La Corte dichiara pertanto estinto il procedimento, ex art. 49 C.G.S..
P.Q.M.
Il reclamo n. RG 006/CSA/2020-2021, è dichiarato estinto. Dispone la comunicazione alle parti con PEC.