F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 016 CSA del 20 novembre 2020 (Potenza Calcio S.r.l.) N. 016/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N.016/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 016/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N.016/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                           Presidente

Massimiliano Atelli                     Componente relatore

Daniele Cantini                          Componente

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con reclamo numero RG 016/CSA/2020-2021, la società Potenza Calcio S.r.l. adiva questa Corte avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Mario Somma seguito gara Virtus Francavilla/Potenza del 24.10.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Pro - Com. Uff. n. 91/DIV del 27.10.2020), per comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro dopo la fine della gara.   Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti del procedimento;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza, il giorno 6.11.2020 il Dott. Massimiliano Atelli;

Udito il Dott. Federico Sibillano per la società reclamante; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento non offensivo o minaccioso, e, comunque, cui è rimasto estraneo ogni contatto fisico fra il Somma e il direttore di gara.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione inflitta) va accolto.

In rito, va chiarito che - sebbene nell'iniziale preannuncio di reclamo (poi meglio precisato in data 29.10.2020) si sia fatto riferimento non solo al Somma, bensì anche ad altro tesserato (Salvatore Caiata) - il reclamo poi effettivamente notificato ha riguardo solo al primo, di talché l'azione deve a ogni effetto ritenersi legalmente e validamente esercitata dinanzi a questa Corte limitatamente alla condotta del Somma. Il preannuncio di reclamo, infatti, avendo carattere propriamente preprocessuale, non vincola in ogni caso la parte attrice a sviluppare negli identici termini anche il reclamo, a partire dalla notifica del quale solamente si dà ingresso alla vera e propria instaurazione della lite.

Quanto al merito, per come i fatti, incontestati, risultano - anche sulla scorta del referto arbitrale - essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare sovradimensionata rispetto al reale disvalore della condotta imputata al tesserato di cui in premessa. In particolare, non constano né l'offensività o la minacciosità delle frasi rivolte all'arbitro (ferma restando la loro irriguardosità nei confronti del direttore di gara), né, tantomeno, il contatto fisico previsto e richiesto dall'art. 36, comma 1, lett. b), CGS ai fini dell'irrogazione di una sanzione di almeno 4 giornate di gara.

In ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la Corte sportiva d’appello nazionale accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara.

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a due (2) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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