F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 027 CSA del 9 dicembre 2020 (Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.) N. 042/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 027/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 042/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 027/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                               Presidente

Nicolò Schillaci                            Componente

Stefano Toschei                            Componente relatore

Antonio Cafiero                         Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo con richiesta di procedimento d’urgenza numero RG 042/CSA/2020-2021, proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida, inflitta al calc. Brosco Riccardo seguito gara Venezia/Ascoli del 28.11.2020 ((Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 78 del 01.12.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 4 dicembre 2020 il dott. Stefano Toschei;

sentito l’avv. Monica Fiorillo.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso della gara del campionato di calcio di Serie B Venezia-Ascoli, disputatasi a Venezia (Stadio Penzo) in data 28 novembre 2020, al 44° del secondo tempo, il direttore di gara, signor Daniel Amabile, espelleva il calciatore dell’Ascoli Calcio signor Riccardo Brosco (n. 23) perché, dopo una decisione del predetto direttore di gara gli riferiva le seguenti parole: “Ma quanto sei scarso” (così, testualmente, nel referto del direttore di gara).

In seguito a detti fatti e alla espulsione del predetto calciatore, il giudice sportivo infliggeva al tesserato dell’odierna reclamante la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida con la seguente motivazione: “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 44° del secondo tempo, rivolto un'espressione irriguardosa all'Arbitro”.

Detto provvedimento viene ora sottoposto a reclamo da parte della società Calcio Padova che sottolinea come il tesserato in questione “pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo non meritava (e non merita) un trattamento punitivo tanto oneroso e afflittivo”, in quanto “l’espressione indirizzata dal calciatore (…) al Direttore di gara possa e debba considerarsi quale meramente irrispettosa (…) essendosi, piuttosto, in presenza di una semplice manifestazione di protesta, sia pure esplicata in una forma certamente colorita e fuori luogo”. Inoltre va rimarcato, ad avviso della reclamante, come tale espressione sia stata pronunciata nell’ambito di un contesto di profonda frustrazione, provocata dal fatto che l’Ascoli Calcio stava perdendo l’incontro per due reti ad una, a pochi minuti dal termine della gara e a danno del calciatore Riccardo Brosco era stato appena fischiato un fallo mentre egli e l’intera squadra erano alla “forsennata ricerca del goal del pareggio”.

Di conseguenza, tenuto conto dello scenario in cui si è sviluppata la condotta disciplinarmente rilevante e della significativa inidoneità offensiva delle parole pronunciate, sebbene reiterate, il reclamante chiedeva la riduzione della squalifica inflitta al tesserato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene utile premettere che la condotta ascritta al calciatore Riccardo Brosco risulta essere documentalmente comprovata dal referto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte, assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il signor Riccardo Brosco ha indirizzato nei confronti dell’arbitro parole la cui valenza è sicuramente da considerarsi, secondo il comune sentire, irrispettosa ed irriguardosa.

Nello stesso tempo deve rilevarsi come, grazie alla puntuale, seppur sintetica, descrizione operata dal direttore di gara in ordine all’episodio e riprodotta nel referto, si percepisce con nettezza come le espressioni rivolte all’arbitro dell’incontro non superano la soglia della irriguardosità e quindi non raggiungono effettivamente il livello di una vera e propria capacità offensiva.

Come è stato già chiarito dalla Corte in alcuni precedenti analoghi (i cui tratti essenziali ben possono qui essere riproposti per ampi stralci, non intendendo il Collegio allontanarsi da tale solco interpretativo), peraltro invocati a sostegno della richiesta di reclamo dalla odierna parte reclamante, va precisato che, ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere dalla disposizione di cui all’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. nella parte in cui prevede la sanzione della squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, ove l’infrazione sia stata commessa (in occasione o durante la gara) da calciatori e da tecnici responsabili, fatta “salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti” (art. 36, comma 1, C.G.S.).

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al signor Riccardo Brosco, ritenendo che dalla dinamica dell’episodio e dall’analisi dell'effettivo succedersi degli eventi sia possibile desumere come il predetto, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzatile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il giudice sportivo.

Infatti, al calciatore di cui trattasi deve essere imputata una espressione inopportuna, nemmeno ingiuriosa od offensiva, ma meramente irriguardosa, senza un particolare intento lesivo del prestigio dell'arbitro.

L'atteggiamento ascrivibile al calciatore dell’Ascoli Calcio, nel caso di specie, può e deve essere qualificato, quindi, come meramente irrispettoso ma non anche irriguardoso e comunque meritevole di considerazione di “circostanze attenuanti”, essendosi concretato in una articolata manifestazione di forte disappunto ma senza che fosse oltrepassata in modo evidente la soglia della offensività.

Consegue a quanto sopra che il reclamo, proposto dalla società Ascoli Calcio avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida inflitta al calciatore signor Riccardo Brosco in seguito all’incontro di calcio Venezia/ Ascoli del 28 novembre 2020, può essere accolto, ritenendosi congrua la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00) e rideterminandosi in tal modo la sanzione inflitta dal Giudice sportivo (della squalifica per 2 giornate effettive di gara).

P.Q.M.

accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara con ammenda di € 3.000,00.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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