F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 028 CSA del 9 dicembre 2020 (Cacioli Luca) N. 039/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 028 /2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 039/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 028 /2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                             Presidente

Paolo Tartaglia                             Componente relatore

Roberto Vitanza                            Componente

 

Carlo Bravi                                Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 039/CSA/2020-2021, proposto dal Sig. Luca Cacioli, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 196 del 30/11/2020;

Visto il reclamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, del giorno 3 dicembre 2020, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del ricorrente Avv. Federico Menichini;

Considerato in fatto

Il sig. Cacioli, tesserato del Bari, ha impugnato con procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 74 comma 8 CGS la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra BARI e CATANZARO del 29/11/2020, il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione della squalifica per una gara e l’ammenda di €500,00 “per comportamento non regolamentare in campo (r. IV uff. panchina aggiuntiva)”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione il ricorrente ha dedotto la erroneità del provvedimento del Giudice Sportivo.

In particolare il ricorrente ha affermato che la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata al tesserato Maurantonio anch’egli componente dello staff tecnico del Bari espulso durante la partita a seguito della condotta da lui tenuta.

 Inoltre, il Cacioli ha evidenziato, producendo documentazione fotografica al riguardo, la netta differenza dal punto di vista fisico tra lui e il Maurantonio essendo più alto di circa 10 cm e portando la barba ed anche per quanto riguarda l’abbigliamento in quanto il Maurantonio (espulso) indossava la pettorina gialla ed il berretto di lana a differenza del ricorrente che non aveva la pettorina e indossava un cappellino con la visiera.

Il ricorrente ha prodotto altresì un video relativo all’allontanamento dal campo del Sig. Roberto Maurantonio, tratto dalla piattaforma ufficiale della serie C “eleven sport” ed un video relativo al colloquio di fine gara tra lo stesso ed il calciatore del Catanzaro Corapi, nonché una dichiarazione di quest’ultimo e dell’espulso Maurantonio. Infine egli ha prodotto articoli di stampa da cui emerge la avvenuta espulsione del Maurantonio.

La Corte ha ritenuto di sentire l’arbitro della gara, il quale ha però riferito di avere deciso l’espulsione su richiesta del quarto uomo non avendo fatto caso alle sembianze del tesserato espulso. Ha sentito altresì il quarto uomo, il quale, però, non ha a sua volta individuato sul terreno di gioco con esattezza le sembianze dell’espulso in quanto aveva il volto coperto dalla mascherina e indossava uno scalda collo e ha proceduto successivamente nello spogliatoio alla identificazione mediante produzione del tesserino della FIGC.

Considerato in diritto.

La Corte preliminarmente ritiene ammissibile la prova televisiva e la tutela d’urgenza richiesta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 74, comma 8, e 61, comma 2, CGS.

Nel merito ritiene che il filmato prodotto, riscontrato dalla documentazione fotografica fornita, dalle dichiarazioni degli interessati e, in particolare, dalla dichiarazione del calciatore della Società avversaria, CORAPI Francesco, consentano di affermare che si è trattato di un errore di indicazione nella refertazione.

Invero, dal filmato prodotto appare evidente, innanzitutto, che il tesserato espulso non porta la barba, che indossa un paio di scarpette di colore differente rispetto quelle indossate dal CACIOLI prima della gara in questione e, inoltre, un copri capo del pari differente da quello calzato da quest’ultimo. Il riscontro di tali elementi emerge dal confronto fra il filmato e le foto prodotti dalla Società BARI. Da queste risulta, infatti, che sia le scarpe del colore di quelle indossate dal tesserato espulso che il cappello calzato dallo stesso erano simili a quelle indossate dal MAURANTONIO prima e durante la gara ed erano differenti da quelli portati dal CACIOLI. Infine, emerge che il MAURANTONIO non porta la barba, così come il tesserato espulso, mentre il CACIOLI la portava prima della gara in questione.

Infine, come anticipato, il calciatore CORAPI ha dichiarato di essersi intrattenuto a colloquiare con il CACIOLI sul campo al termine della gara, circostanza contrastante con l’allontanamento di questi durante la partita.

Tutti questi elementi, unitamente alla dichiarazione del Maurantonio, consentono di affermare che erroneamente nel referto è stato indicato quale tesserato espulso CACIOLI Luca in luogo di quello effettivamente allontanato dal campo, ovvero, MAURANTONIO Roberto.

La Corte, pertanto, ritiene di accogliere il reclamo annullando la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

visti gli atti;

- sentito a chiarimenti l’Arbitro ed il IV Ufficiale;

- rilevata l’erroneità dell’indicazione nel referto relativamente all’individuazione di Cacioli Luca quale persona espulsa;

. rilevato, altresì, che giusto destinatario dell’espulsione risulta essere il sig. Maurantonio Roberto;

- accertato, quindi, lo scambio di persona,

annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti al Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico affinché adotti i provvedimenti di competenza.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

 

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