F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 031 CSA del 15 dicembre 2020 (A.S.D. 360 GG Futsal/A.S.D. Leonardo) N. 031/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 031/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 031/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 031/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONE III

 

composta dai Sigg.ri:

 

Italo Pappa             Presidente

Paolo Del Vecchio  Componente

Andrea Lepore        Componente (relatore)

Franco Granato      Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

Sul reclamo numero di registro RG 031/CSA/2020-2021 proposto dalla società A.S.D. 360 GG Futsal avverso decisioni merito gara ASD Leonardo/ASD 360 GG Futsal del 17.10.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 30.11.2020 il prof. avv. Andrea Lepore e udito il presidente Pietro Deriu dell’A.S.D. 360 GG Futsal.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 20 novembre 2020, la A.S.D. GG 360 Futsal propone reclamo avverso sentenza del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5, pubblicata con comunicato n.167 del 16/11/2020 gara Leonardo-360 GG Futsal, Campionato calcio a 5 Serie A2 Girone B di cui in epigrafe, con la quale il giudice di prime cure aveva comminato alla società A.S.D. 360 GG Futsal la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 per posizione irregolare del calciatore De Oliveira Alan Patrick.

Con il gravame proposto la ricorrente avversa la decisione suindicata, assumendo che il reclamo che vi ha dato ingresso in primo grado sia viziato, poiché inviato a indirizzo PEC

errato per modifica della propria denominazione, non più Futsal Femminile Cagliari, bensì

A.S.D. 360 GG Futsal, ed evidenzia pertanto di non aver mai ricevuto il preannuncio di reclamo, in conformità alle vigenti norme del C.G.S. In ragione di ciò chiede il rigetto della pretesa per vizio di procedura. La società A.S.D. Leonardo ritiene, al contrario, di aver seguito procedura corretta, avendo inviato PEC ad indirizzo email ancora in vigore fino al 20 ottobre 2020, giorno nel quale è stato modificato indirizzo dell’attuale reclamante, come si evince dal c.u. n. 72 della LND – Divisione Calcio a 5.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere.

In base agli accertamenti svolti dagli uffici e dalle evidenze documentali riscontrate, si evince che l’indirizzo PEC al quale è stato recapitato il reclamo in primo grado non corrisponde a quello definitivo indicato dalla ricorrente alla LND a seguito di modificazione della propria denominazione sociale (arg. ex art. 53 e 142, comma 3, C.G.S.). Vero è che, da un lato, alla data del preannuncio del reclamo in primo grado dell’attuale resistente (il Leonardo) l’indirizzo email corrispondeva a quello utilizzato nella precedente stagione dalla ricorrente (il Futsal Footbal Cagliari, poi 360 GG Futsal); vero è pure, dall’altro lato, che dai documenti allegati non si rinviene alcuna ricevuta della trasmissione del preannuncio di reclamo tramite PEC effettuata dall’A.S.D. Leonardo, quanto unicamente il testo della mail. In ragione di ciò, emergono dubbi sulla trasmissione e, soprattutto, ricezione della PEC.

Non è certo possibile trascurare che l’A.S.D. Leonardo, nell’inviare il proprio preannuncio si sia comunque basata sull’ultimo C.U. della Lega di competenza, che indicava il vecchio indirizzo, non dimostrando, tuttavia, piena diligenza nel verificare la consegna del proprio reclamo, cosa oramai possibile grazie allo strumento della posta elettronica certificata.

Ciò posto, la necessità di assicurare un contraddittorio pieno (ex art. 44 C.G.S., art. 111 cost.) su una vicenda di rilievo quale quella della sanzione della perdita della gara orienta il Collegio a ravvisare nella specie una violazione delle norme sul diritto di difesa e sul giusto processo, di talché la decisione impugnata va annullata con rinvio al giudice di prime cure per l’esame del merito (in tale direzione, cfr. decisione Corte sportiva d’appello nazionale, in C.U. 77/CSA del 22 gennaio 2018; in senso più ampio, in tema di integrazione del contraddittorio,

v. Corte giust. fed., 9 giugno 2010, in C.U. FIGC, 20 luglio 2010, n. 16/CGF).

P.Q.M.

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e rinvia al Giudice di primo grado, ex art. 73, comma 2 C.G.S., per quanto di competenza.

Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva. Dispone la comunicazione alle parti.

 

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