F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 032 CSA del 16 dicembre 2020 (Virtusvecomp Verona S.r.l.) N. 035/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 032/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 035/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 032/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                           Presidente

Roberto Vitanza                        Vice Presidente relatore

Paolo Tartaglia                           Componente

Carlo Bravi                                Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 035/CSA/2020-2021 proposto dalla società Virtusvecomp Verona

S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Danti Domenico seguito gara Virtusvecomp Verona/Mantova del 22.11.2020 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 184/DIV del 23.11.2020);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 3 dicembre 2020 il Dott. Roberto Vitanza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La società VIRTUSVECOMP Verona Srl ha proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo del 23 novembre 2020 con la quale l’indicato organo di giustizia sportiva ha inflitto al calciatore Danti Domenico, tesserato con la predetta società, due giornate di squalifica per il fatto accaduto il giorno 22 novembre 2020, durante l’incontro di calcio tra la società appellante ed il Mantova FC Srl, valevole per il campionato di serie C.

In particolare il Giudice Sportivo ha sanzionato con due giornate di squalifica, il calciatore Domenico Danti, perché, seduto in panchina, si alzava ed entrava nel campo rivolgendo all’arbitro frasi irriguardose, nonché frasi minacciose verso un tesserato della squadra avversaria, reiterando tale comportamento nei confronti di tutta la terna arbitrale nel mentre usciva dal terreno di giuoco.

Nel ricorso avverso l’indicata sanzione la società ha rilevato la sproporzione della sanzione inflitta al calciatore, in relazione all’episodio accaduto, atteso che lo stesso calciatore al momento del suo allontanamento, a dire della difesa della VIRTUSVECOMP Verona Srl non profferiva frasi ingiuriose verso la terna arbitrale, ma si limitava a commentare dei fatti. Ora, in disparte la valenza privilegiata assegnata alla attestazione del direttore di gara in merito ai fatti in contestazione, invero la riportata ricostruzione e giustificazione dell’episodio, non è condivisa dalla Corte che, pertanto, reputa il comportamento assunto dal calciatore manifestamente antisportivo con conseguente proporzionalità ed adeguatezza della sanzione irrogata.

respinge il reclamo in epigrafe.

P.Q.M.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

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