F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 036 CSA del 18 dicembre 2020 (Imolese Calcio 1919 S.r.l./Fussballclub Suedtirol S.r.l.) N. 032/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 036/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 032/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 036/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Stefano Palazzi                  Presidente

Roberto Vitanza                Vice Presidente

Paolo Tartaglia                  Componente relatore

Carlo Bravi                       Rappresentante A.I.A.

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero RG 032/CSA/2020-2021, proposto dalla società Imolese Calcio 1919, avverso decisioni merito gara Imolese/Sudtirol del 15.11.2020 per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 170 del 17.11.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 3 dicembre 2020 il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito il legale del controinteressato Avv. Federico Menichini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

La Imolese Calcio 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra Imolese Calcio 1919 S.r.l. e F.C. Suedtirol del 15/11/2020, il Giudice Sportivo ha deliberato di “comminare alla società Imolese, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 CGS, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a favore della società ospitata”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha affermato che lo stadio presso il quale disputa le proprie gare casalinghe è un complesso di proprietà del Comune di Imola dato in concessione all’associazione sportiva dilettantistica Atletica Sacmi-Avis, con la previsione dell’ulteriore disponibilità dell’utilizzo  da  parte di terzi, tra cui la società di  calcio ricorrente.

Inoltre la stessa ha fatto presente che nel 2020 sono stati effettuati lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione che è stato definitivamente collaudato il 5 novembre u.s. e che il giorno della gara l’impianto è stato regolarmente acceso un’ora prima del fischio d’inizio risultando perfettamente funzionante.

Successivamente, intorno alle ore 17:10 / 17:15 un faro della torre di illuminazione si è spento improvvisamente e, come riferito dalla ricorrente, è stato immediatamente contattato chi aveva seguito in prima persona i lavori di installazione ed adeguamento, l’ingegnere Ricci Petitoni. Quest’ultimo essendosi recato sul posto ha intrapreso nell’immediato tutte le procedure di emergenza volte al ripristino dell’impianto senza però alcun esito.

Di qui la decisione del direttore di gara, decorsi i tempi previsti dal regolamento, di rimandare le squadre nello spogliatoio disponendo la non effettuazione della stessa. La ricorrente ha evidenziato in particolare il fatto che il Giudice Sportivo ha omesso di valutare la sussistenza nel caso di specie di quelle circostanze di carattere eccezionale richiamate dall’art. 10 comma 5 del CGS al fine di escludere l’applicazione della sanzione della perdita della gara.

A dire della stessa si sarebbe trattato di un avvenimento imprevisto e imprevedibile che potrebbe far ritenere nel caso di specie le esimenti del caso fortuito e della forza maggiore al fine di escludere la responsabilità della Imolese Calcio.

A sostegno di tale tesi la ricorrente ha prodotto una relazione tecnica sul malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dello stadio a firma dell’ing. Ricci Pettironi, nonché alcuni precedenti giurisprudenziali sul tema.

Nella relazione si afferma che l’evento si è verificato per una anomalia dell’impianto elettrico della tribuna centrale dello stadio a causa del collegamento in contemporanea dell’impianto di videosorveglianza, dell’impianto di illuminazione tribune, dell’impianto di riprese radiotelevisive ad alta definizione, dell’impianto audio e di altri “carichi esogeni esterni”.

Quanto ai precedenti giurisprudenziali in particolare la ricorrente si è riportata ad una decisione dell’Alta Corte di Giustizia del 24 giugno 2014 con la quale veniva esclusa la responsabilità in capo alla società sportiva per il mancato svolgimento dell’incontro di calcio per un guasto all’impianto di illuminazione dello stadio ritenendo interrotto il nesso causale tra la condotta della società e l’evento costituito dal guasto.

Essa ha sostenuto che anche nella vicenda oggetto di ricorso non è possibile rinvenire un nesso causale tra la condotta della ricorrente e l’evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara.

Si è costituita in giudizio la Suedtirol con controdeduzioni in ordine al reclamo proposto. Alle affermazioni della ricorrente la controparte ha replicato sostenendo la insussistenza di circostanze eccezionali imprevedibili e straordinarie non inquadrabili nell’ambito della forza maggiore o del caso fortuito, dovendosi attribuire l’evento a un sovraccarico energetico dell’impianto elettrico, dunque a carenze dello stesso o a errori nell’utilizzo.

La Corte ha preso in considerazione attentamente sia la relazione tecnica fornita che i precedenti richiamati dalla ricorrente, nonché le controdeduzioni della controparte.

Essa ritiene che nella fattispecie non si sia verificato un evento di carattere eccezionale e imprevedibile, quale può essere un evento naturale (ad esempio un fulmine) che provoca la improvvisa interruzione della luce nell’impianto sportivo.

L’evento accaduto nella gara in questione è riconducibile, come evidenziato anche nella relazione tecnica, ad un malfunzionamento dell’impianto, determinato anche dal collegamento con altri dispositivi e strumentazioni elettroniche, che nulla ha a che vedere

con la fattispecie della forza maggiore o del caso fortuito. Inoltre va rilevato che in detta relazione si evidenzia la necessità per “prevenire ulteriori possibili malfunzionamenti” di far presenziare “una squadra di elettricisti esperti per le prossime gare ufficiali”, ciò che avrebbe dovuto essere anche nella gara in questione.

Né giova alla ricorrente il precedente richiamato (decisione n.17 Alta Corte di Giustizia 24/6/2014) che, pur riferito ad un caso identico (guasto dell’impianto di illuminazione dello stadio), ha presupposti diversi.

Si trattava infatti di un impianto sportivo messo a disposizione di una società dilettantistica, di per se non ritenuta tenuta ad assicurare la presenza di personale specialistico o di strutture di emergenza per garantire il regolare svolgimento delle gare. Per di più tale impianto veniva solo occasionalmente utilizzato dalla società in questione. Di qui la decisione di ritenere non addebitabile l’evento alla società ospitante mancando il nesso tra la condotta della stessa e l’evento.

Né può utilmente invocarsi l’altro precedente richiamato (99/CSA del 21/2/2019) sia perché riferito a fattispecie del tutto diversa, sia perché nella presente controversia manca proprio l’evento assolutamente imprevedibile che configura, ad avviso di quella sentenza, la forza maggiore.

Essa pertanto ritiene di respingere il reclamo confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

 

 

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

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