F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 38 CSA del 23 dicembre 2020 (Sig. Di Donato Daniele) N. 037/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 038/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
N. 037/2020-2021 REGISTRO RECLAMI
N. 038/2020-2021 REGISTRO DECISIONI
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Stefano Palazzi Presidente
Daniele Cantini Componente relatore
Fabio Di Cagno Componente
Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero RG 037/CSA/2020-2021, proposto dal Sig. Di Donato Daniele avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta seguito gara Padova/Vis Pesaro del 29.11.2020, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro, di cui al Com. Uff. n. 196/DIV del 30.11.2020; Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 11 dicembre 2020, l’Avv. Daniele Cantini, udito l’Avv. Carlo Vitalini Sacconi per la parte reclamante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Di Donato Daniele, allenatore della società Vis Pesaro dal 1898 s.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione a lui inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 196/DIV del 30.11.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone B, Padova/Vis Pesaro del 29.11.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’odierno appellante per 2 giornate effettive di gara.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per comportamento offensivo irriguardoso nei confronti dell’arbitro (r. IV uff.).”.
La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara.
Il Sig. Di Donato ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo sproporzionata ed eccessivamente severa rispetto al comportamento da lui tenuto nella circostanza per cui è causa.
Infatti, dallo stesso referto del Quarto Ufficiale è possibile desumere la totale mancanza d’intenzionalità e di qualsivoglia intento offensivo del suo gesto, consistito in una lieve spinta all’avambraccio dell’ufficiale di gara, in un momento di massimo sconforto e di concitazione, derivante dalla segnatura del quinto gol da parte della squadra avversaria.
Inoltre, il Sig. Di Donato, alla notifica del provvedimento di espulsione, chiedeva immediatamente scusa al Quarto Ufficiale per l’accaduto, giustificando il proprio comportamento con il fatto di aver scambiato l’ufficiale di gara per un componente della propria panchina.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 dicembre 2020, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Carlo Vitalini Sacconi, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.
Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.
La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, ad ulteriore chiarimento della dinamica dei fatti, il quarto ufficiale della gara oggetto di gravame.
Il Sig. Nicolò Marini, quarto ufficiale della gara Padova/Vis Pesaro del 29.11.2020, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che nella circostanza si è trattato di un gesto consistito in una spinta di lieve entità al suo braccio destro, senza alcun intento offensivo e/o di protesta, al quale sono seguite immediatamente le scuse dell’allenatore, Sig. Di Donato Daniele.
Il quarto ufficiale ha precisato altresì che egli indossava la consueta divisa nera e che tutti i componenti della panchina della Vis Pesaro avevano giacche scure il che rende plausibile la giustificazione dello scambio di persona addotta dal reclamante (“Mi scusi, pensavo fosse uno dei miei”).
Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., riguardo alla condotta irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, che prevede la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara o a tempo determinato, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.
Nel caso di specie, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente gravosa e severa.
Infatti, il gesto, di lieve entità, del Sig. Di Donato, non aveva alcun intento lesivo o di protesta nei confronti dell’ufficiale di gara e, per tale motivo, deve essere considerato meramente irrispettoso e non anche irriguardoso ed in ogni caso meritevole di considerazione di “circostanze attenuanti”, alla luce delle immediate e giustificate scuse.
Questa Corte, per i motivi sopra esposti, accoglie il reclamo proposto dalla Sig. Di Donato Daniele e pertanto riduce la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a una giornata effettiva di gara.
P.Q.M.
sentito il IV ufficiale, accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a una (1) giornata effettiva di gara.
Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.