F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2020/2021 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 042 CSA del 23 dicembre 2020 (Hellas Verona F.C. S.p.A.) N. 058/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI N. 042/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

N. 058/CSA/2020-2021 REGISTRO RECLAMI

N. 042/CSA/2020-2021 REGISTRO DECISIONI

 

 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

 

Piero Sandulli                               Presidente

Daniele Cantini                            Componente (relatore)

Paolo Tartaglia                             Componente

Carlo Bravi                                Rappresentante AIA

 

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 058/CSA/2020-2021, proposto dalla Società Hellas Verona F.C. S.p.A.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 119 del 18.12.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza tenutasi in videoconferenza il  giorno 21.12.2020, l’Avv. Daniele Cantini con la presenza dell’Avv. Pantaleo Longo per la società reclamante, assistito dall’Avv. Stefano Fanini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Barak Antonin, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (cfr. Com. Uff. n. 119 del 18.12.2020), in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Hellas Verona/Sampdoria del 16.12.2020. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 49° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra.”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:

1) In via principale: riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione, riducendo la squalifica del giocatore Barak a una giornata effettiva;

2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione riducendo la squalifica del giocatore Barak a una gara effettiva rideterminando e convertendo le residue in un’ammenda proporzionata alla limitata gravità del fatto;

3) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata, riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione, riducendo la squalifica del giocatore Barak a due giornate effettive di gara;

4) In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale e subordinata, riformare la decisione del Giudice Sportivo oggetto della presente impugnazione, riducendo la squalifica del giocatore Barak a due giornate effettive di gara con l’applicazione dell’ulteriore ammenda che l’Organo giudicante riterrà congrua e proporzionata, anche in considerazione dei precedenti giurisprudenziali della Giustizia sportiva.

giornata di squalifica.

La società Hellas Verona F.C. S.p.A. ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessiva e non proporzionata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Infatti, nel caso di specie non si sarebbe trattato di condotta violenta ma bensì di condotta antisportiva atteso che il gesto è stato privo di conseguenze fisiche per il calciatore della squadra avversa. Si è trattato, nella circostanza, di un comportamento perpetrato durante un’azione di gioco, ascrivibile ad un particolare momento di foga agonistica che non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 21 dicembre 2020, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Leo Longo, assistito dall’Avv. Stefano Fanini, il quale dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig. Riccardo Ros, arbitro della gara Hellas Verona/Sampdoria del 16.12.2020, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha confermato il contenuto del suo referto, precisando che il calciatore della Sampdoria, colpito sul ginocchio dal tesserato della Hellas Verona, non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari non avendo riportato alcun danno fisico. Lo stesso ha ripreso immediatamente il gioco, senza accusare alcun problema.

Ai fini della decisione della presente controversia, non si può che muovere da quanto disposto dall’art. 39, comma 1, C.G.S., riguardo alla condotta gravemente antisportivacommessa dai calciatori in occasione o durante la gara, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate effettive di gara.

Nel caso che ci riguarda, sulla base di quanto precede, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare a questa Corte eccessivamente afflittiva.

Infatti, il gesto del calciatore dell’Hellas Verona non aveva alcun intento lesivo ed, in ogni caso, non ha arrecato danno alcuno al calciatore della squadra della Sampdoria, che ha ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei sanitari e ciò a dimostrazione che il gesto non è stato particolarmente violento.

Per tale motivo la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non violenta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A.

deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

sentito l’Arbitro, accoglie e, per l’effetto, riduce la sanzione da tre a due giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte presso il difensore con PEC.

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